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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10591/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi fatti relativi alla circolazione di merce contraffatta e ricettata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, lamentando una errata ricostruzione dei fatti e una non corretta valutazione del materiale probatorio, oltre al mancato rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricettazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi del reato. Con il terzo motivo ha contestato la determinazione del tempus commissi delicti e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, assumendo che i reati si sarebbero perfezionati in epoca anteriore e che la causa di non punibilità avrebbe dovuto trovare applicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi aspecifici, reiterativi delle doglianze già svolte in appello e comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta esaustiva e non illogica, sia quanto alla prova della responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p., sia quanto alla ricettazione, sia infine quanto alla data di consumazione dei reati e alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'elevato numero di beni contraffatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La Corte richiama la norma come base del capo di imputazione relativo alla introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ritenendo adeguatamente dimostrati i relativi elementi costitutivi sulla base della motivazione di merito.

  • art. 648 c.p.

    La norma viene evocata con riguardo alla ricettazione; la Corte reputa corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'assenza di documentazione attestante l'acquisto regolare della merce era indice di mala fede e della consapevolezza della provenienza illecita dei beni.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte conferma il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'elevato numero di beni contraffatti e la conseguente non marginalità dell'offesa.

  • cassa delle ammende

    È disposta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già formulate in appello e che mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio.
  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica concreti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Ai fini della ricettazione, l'assenza di documentazione idonea a provare il regolare acquisto della merce può essere valorizzata come indice della consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il quadro fattuale evidenzi un numero elevato di beni illeciti o comunque una offensività non esigua della condotta.
  • La determinazione del tempus commissi delicti, se sorretta da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, non è sindacabile in cassazione mediante doglianze meramente assertive o prive di specifici elementi di riscontro.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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