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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10654/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo, come unico motivo, la mancata riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto, con conseguente applicazione della causa di non punibilità per fatti commessi in danno della persona offesa/convivente ex art. 649 c.p. Sosteneva che mancasse l'elemento soggettivo richiesto per la rapina impropria, in particolare il dolo specifico, perché il contatto con la persona offesa sarebbe stato soltanto involontario mentre l'imputato si allontanava in auto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: la motivazione di merito aveva valorizzato la pericolosità della manovra, eseguita per sottrarsi al pagamento del dovuto; l'imputato aveva messo in moto l'auto e ripartito repentinamente, accettando quantomeno il rischio di colpire il benzinaio, poi effettivamente urtato al braccio dallo specchietto. La censura è stata inoltre ritenuta priva di interesse concreto perché, anche se accolta, non avrebbe comportato una riduzione della pena, già determinata in misura contenuta per effetto della continuazione con altra rapina e della riduzione per il fatto di lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma evocata dalla difesa per sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato da rapina impropria a diversa fattispecie meno grave; la Corte ha ritenuto invece integrata la rapina impropria per la condotta di sottrazione violenta o comunque pericolosa al pagamento del dovuto.

  • art. 624 c.p.

    Norma indicata dal ricorrente come fattispecie alternativa di furto, rispetto alla quale chiedeva la riqualificazione del fatto.

  • art. 649 c.p.

    Norma invocata per sostenere la non punibilità; la Corte non ne ha fatto applicazione perché ha escluso la riqualificazione del fatto nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera riproposizione della tesi difensiva.
  • Integra la rapina impropria la condotta di chi, dopo essersi impossessato del bene o aver consumato il fatto originario, usa una manovra violenta o comunque pericolosa per assicurarsi l'impunità o il possesso dell'utilità, accettando il rischio di colpire la persona offesa.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo, l'accettazione del rischio di ledere la persona offesa è sufficiente a escludere che il contatto sia meramente accidentale e a sostenere la sussistenza della rapina impropria.
  • Difetta di concreto interesse il motivo che, anche se accolto, non sarebbe idoneo a determinare un miglioramento del trattamento sanzionatorio o altra utilità processuale per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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