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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31994/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito articolando tre motivi. I primi due denunciavano violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, rispettivamente, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per estorsione, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e prospettando l'inquadramento della condotta nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il diniego di applicazione delle richieste circostanze o benefici, ma anch'esso mirava a ottenere una rivalutazione del complessivo apprezzamento dei fatti e della personalità dell'imputato, già adeguatamente motivato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti di maltrattamenti e di estorsione, fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, considerate veridiche, e sulle ulteriori prove dichiarative, nonché corretta la qualificazione giuridica dei fatti. Ha escluso che le censure potessero essere ricondotte all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute non scrutinabili perché rivolte a una rivalutazione del merito e comunque infondate rispetto alla motivazione, considerata coerente e rispettosa del principio di proporzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, in ragione del coinvolgimento di soggetti vulnerabili.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    La responsabilità per maltrattamenti è stata ritenuta correttamente affermata sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e della ricostruzione operata dai giudici di merito.

  • art. 629 c.p.

    La qualificazione dei fatti come estorsione è stata ritenuta giuridicamente corretta sulla base delle prove dichiarative raccolte.

  • art. 393 c.p.

    La Corte ha escluso che i fatti potessero essere riqualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone, nel caso concreto, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di procedimento riguardante soggetti vulnerabili.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando prospetti soltanto una diversa lettura del materiale probatorio o dei fatti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto né la sostituzione della ricostruzione probatoria e della qualificazione giuridica operate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è coerente e non presenta vizi rilevanti.
  • La qualificazione dei fatti come estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non può essere contestata in cassazione mediante una mera proposta alternativa di ricostruzione del merito, quando la decisione impugnata abbia individuato gli elementi costitutivi dell'estorsione sulla base delle prove acquisite.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando sollecita una rivalutazione complessiva dei fatti e della personalità dell'imputato già compiuta dal giudice di merito con motivazione coerente e rispettosa del principio di proporzione.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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