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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura lo svolgimento del giudizio di secondo grado (udienza pubblica del 06/07/2023) senza che la Corte disponesse il rinvio a nuova udienza e la traduzione dell'imputato, pur essendo noto che questi era sottoposto a misura restrittiva (arresti domiciliari) dall'arresto in flagranza del 18/06/2022; non risultava rinuncia alla comparizione e il difensore aveva richiesto la discussione orale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la mancata traduzione dell'imputato sottoposto ad arresti domiciliari e la mancata adozione, in presenza di un probabile legittimo impedimento, del rinvio d'ufficio determinano una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in mancanza di inequivoco rifiuto dell'imputato, va assicurata la sua presenza: se l'assenza può essere dovuta a legittimo impedimento il giudice deve disporre il rinvio e ordinare la traduzione, e gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia ai fini della traduzione (art. 284, comma 5 c.p.p.).

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se l'imputato è sottoposto a misura restrittiva (anche arresti domiciliari) la sua presenza al giudizio va assicurata; l'assenza non giustifica la definizione del processo se non c'è inequivoco rifiuto.
  • Quando l'assenza dell'imputato potrebbe essere dovuta a legittimo impedimento, il giudice deve disporre d'ufficio il rinvio e ordinare la traduzione dell'imputato; l'omissione comporta nullità rilevabile in sede di impugnazione.
  • La richiesta del difensore di discussione orale non equivale a rinuncia alla presenza dell'imputato; la presenza va comunque garantita salvo esplicita e inequivoca rinuncia dell'imputato stesso.
  • Gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia intramuraria ai fini dell'obbligo di traduzione (art. 284, comma 5 c.p.p.), quindi il giudice deve adottare gli stessi accorgimenti pratici per la comparizione.
  • La nullità derivante dalla mancata traduzione e dalla mancata adozione del rinvio è di ordine generale (art. 178 c.p.p.) e può essere tempestivamente impugnata (art. 181 c.p.p.), con possibile annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice d'appello deve verificare d'ufficio, in assenza dell'imputato, l'esistenza di un legittimo impedimento prima di procedere alla definizione del processo; l'inerzia su questo punto espone la decisione al vizio di nullità.

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