Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura lo svolgimento del giudizio di secondo grado (udienza pubblica del 06/07/2023) senza che la Corte disponesse il rinvio a nuova udienza e la traduzione dell'imputato, pur essendo noto che questi era sottoposto a misura restrittiva (arresti domiciliari) dall'arresto in flagranza del 18/06/2022; non risultava rinuncia alla comparizione e il difensore aveva richiesto la discussione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la mancata traduzione dell'imputato sottoposto ad arresti domiciliari e la mancata adozione, in presenza di un probabile legittimo impedimento, del rinvio d'ufficio determinano una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in mancanza di inequivoco rifiuto dell'imputato, va assicurata la sua presenza: se l'assenza può essere dovuta a legittimo impedimento il giudice deve disporre il rinvio e ordinare la traduzione, e gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia ai fini della traduzione (art. 284, comma 5 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disposizione sul procedimento con trattazione scritta applicata al processo; la Corte indica che il procedimento è stato trattato per iscritto in base a questa norma.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 4
Consente al difensore la richiesta di discussione orale; nel caso era stata presentata istanza di discussione orale e ciò non comporta, di per sé, rinuncia alla presenza dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Viene richiamata quale causa di nullità generale: il giudizio celebrato in violazione dell'obbligo di assicurare la presenza dell'imputato quando richiesto o necessario è fonte di nullità che giustifica l'annullamento.
codice di procedura penale, art. 181, comma 4
Permette che la nullità sia eccepita con l'atto di impugnazione; nel caso la Corte rileva che la nullità è stata tempestivamente dedotta nel gravame.
codice di procedura penale, art. 284, comma 5
Stabilisce l'equiparazione, ai fini della traduzione per comparizione, della misura degli arresti domiciliari alla custodia intramuraria; da ciò deriva l'obbligo di ordinare la traduzione dell'imputato sottoposto ad arresti domiciliari salvo esplicito rifiuto.
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a misura restrittiva (anche arresti domiciliari) la sua presenza al giudizio va assicurata; l'assenza non giustifica la definizione del processo se non c'è inequivoco rifiuto.
- Quando l'assenza dell'imputato potrebbe essere dovuta a legittimo impedimento, il giudice deve disporre d'ufficio il rinvio e ordinare la traduzione dell'imputato; l'omissione comporta nullità rilevabile in sede di impugnazione.
- La richiesta del difensore di discussione orale non equivale a rinuncia alla presenza dell'imputato; la presenza va comunque garantita salvo esplicita e inequivoca rinuncia dell'imputato stesso.
- Gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia intramuraria ai fini dell'obbligo di traduzione (art. 284, comma 5 c.p.p.), quindi il giudice deve adottare gli stessi accorgimenti pratici per la comparizione.
- La nullità derivante dalla mancata traduzione e dalla mancata adozione del rinvio è di ordine generale (art. 178 c.p.p.) e può essere tempestivamente impugnata (art. 181 c.p.p.), con possibile annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Il giudice d'appello deve verificare d'ufficio, in assenza dell'imputato, l'esistenza di un legittimo impedimento prima di procedere alla definizione del processo; l'inerzia su questo punto espone la decisione al vizio di nullità.
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