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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13548/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per ricettazione (fatto del 25/03/2015) denunciando l'inosservanza della norma processuale (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.) per la presunta omessa citazione dell'imputato all'udienza di appello: l'imputato risultava irreperibile e la notifica del decreto di citazione era effettuata ai difensori di fiducia, sicché non vi sarebbe prova che fosse a conoscenza della pendenza e della fissazione dell'udienza. Tuttavia la Corte ha valutato la questione procedurale dell'ammissibilità del ricorso per cassazione: l'impugnazione è stata depositata da un difensore di ufficio per un imputato assente senza il "mandato ad impugnare" specifico richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (novellato dal D.Lvo n.150/2022), documento rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione/formalità (mancanza del mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento della nullità per omessa citazione dell'imputato all'udienza di appello. La Corte non ha accolto tale doglianza perché ha deciso l'inammissibilità del ricorso per ragioni attinenti ai requisiti formali dell'atto di impugnazione in absentia (mancanza del mandato ad impugnare).

  • art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.

    Introdotto/interpretato quale causa di inammissibilità: in caso di procedura in absentia l'atto di impugnazione (anche il ricorso per cassazione) deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. La disposizione è applicabile al ricorso per cassazione e, per la sua collocazione nelle disposizioni generali sulle impugnazioni, anche all'appello.

  • D.L.vo 10 ottobre 2022, n.150 (art. 33, comma 1, lett. d)

    Norma che ha novellato l'art. 581 c.p.p. introducendo l'obbligo del mandato ad impugnare per i procedimenti in absentia; finalità deflattiva e di tutela dell'effettivo interesse dell'imputato a impugnare. Entrata in vigore il 30/12/2022.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è assente (procedimenti in absentia), l'atto di impugnazione deve essere accompagnato da un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio; la mancanza di tale mandato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il requisito del mandato ad impugnare introdotto dal D.Lvo n.150/2022 si applica anche al ricorso per cassazione ed è considerato causa formale di inammissibilità rilevante indipendentemente dall'eventuale vizio sostanziale denunciato.
  • Il difensore che agisce per un imputato assente deve ottenere e allegare il mandato specifico; l'impugnazione proposta senza tale mandato (anche se dopo la sentenza) può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese e ammenda.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizio formale riconducibile all'assenza di responsabilità non esclusa, il giudice può imporre anche una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Per contestare validamente la mancata citazione dell'imputato all'udienza è opportuno raccogliere e allegare prove concrete sulla notifica e sulla effettiva conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato; tuttavia anche in presenza di tali eccezioni, l'inosservanza dei requisiti formali dell'impugnazione può precludere l'esame del merito.

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