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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25361/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Un conduttore di fondo rustico aveva convenuto gli acquirenti del fondo chiedendo il riscatto agrario, deducendo che il proprietario aveva venduto il terreno senza consentirgli l'esercizio della prelazione. Il Tribunale aveva declinato la competenza in favore della sezione specializzata agraria; all'esito della riassunzione, la domanda era stata rigettata e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo ostativi al riscatto la presenza, su parte dei terreni, di coltivazioni diverse da quelle direttamente condotte dall'affittuario, la mancata autonomia funzionale del fondo rivendicato e la presenza di un residuo vincolo urbanistico. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione del giudice nel ritenere non interamente occupate da meleto due particelle, con ulteriore doglianza di mancata corretta valutazione della c.t.u.; 2) violazione dell'art. 19 L. n. 11/1971 per avere la Corte d'appello valorizzato la presenza di un filare di viti e quindi escluso i presupposti del retratto, nonostante l'affitto dovesse estendersi a tutte le colture del fondo; 3) violazione dell'art. 8 L. n. 590/1965 per avere considerato la destinazione urbanistica risultante dalla c.t.u. del 2017 anziché quella esistente alla data della vendita; 4) violazione delle stesse norme agrarie per avere ritenuto non provata la divisibilità dell'area e la sua autonomia funzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in parte perché diretti a denunciare meri errori di fatto deducibili, se del caso, solo con revocazione ordinaria, in parte perché privi di specifica e autosufficiente indicazione delle risultanze peritali e delle parti degli atti processuali rilevanti, e in parte perché volti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha osservato, per il primo motivo, che si trattava di un errore di percezione del fatto, eventualmente deducibile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e comunque non idoneo a dimostrare la violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per l'insufficiente indicazione e riproduzione delle parti della c.t.u. e per la mancata precisione dei termini della questione devoluta in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non già sulla sola presenza del filare di viti ma sulla parzialità del fondo e sulla mancanza di coltivazione esclusiva da parte dell'affittuario; la norma invocata è stata reputata non pertinente e la doglianza priva di dimostrazione del modo in cui sarebbe stata violata. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto della consulenza da cui inferire che l'accertamento fosse stato compiuto con riferimento a un momento non rilevante. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, tra cui la collocazione dell'area e l'accessibilità del fondo, senza indicare specificamente il punto di dissenso della sentenza rispetto alla c.t.u. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare una mera e diversa valutazione del materiale probatorio fondato sulla c.t.u.; non ricorre una violazione della norma quando si contesta solo il modo in cui il giudice ha apprezzato la prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro processuale del primo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inidonea perché in realtà diretta a denunciare un errore di fatto e non un vizio processuale riconducibile alla norma invocata.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L'errore di percezione di un fatto decisivo, dedotto nel primo motivo, è stato qualificato come eventualmente deducibile con revocazione ordinaria, non con ricorso per cassazione.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza, perché non riportava in modo specifico il contenuto della c.t.u. né indicava puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti su cui fondava le censure.

  • art. 19 L. 11 febbraio 1971, n. 11

    La norma è stata invocata per sostenere l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai presupposti del retratto agrario e alla necessità di verificare la situazione del fondo al momento della vendita; tuttavia la doglianza è stata respinta per carenze di autosufficienza e specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 15 c.p.c.

    È menzionata nel dispositivo per la liquidazione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per denunciare un mero errore di percezione del fatto compiuto dal giudice di merito, ove la doglianza concerna in sostanza una svista sul contenuto della prova; in tali ipotesi il rimedio è, se ne ricorrono i presupposti, la revocazione ordinaria.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile quando la censura si risolve nella contestazione della valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, senza indicare l'uso di prove non dedotte dalle parti o la decisione fondata su elementi estranei al processo.
  • Nel ricorso per cassazione il rispetto del principio di autosufficienza impone di riportare specificamente il contenuto degli atti e delle consulenze tecniche richiamati, non essendo sufficiente un rinvio generico o parziale a estratti non coordinati tra loro.
  • Le censure per violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione poggia su una pluralità di autonome ragioni, il motivo è inammissibile quando si limita a colpirne solo un profilo marginale o un inciso non decisivo.
  • Non è consentito sollecitare in cassazione una nuova valutazione del merito o delle risultanze peritali sotto forma di violazione di legge, quando la critica riguarda in realtà l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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