Cassazione Penale, Ordinanza n. 33042/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trani. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa la sanzione perché il ricorso è stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Trani il 17 marzo 2025, deducendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e lamentando altresì profili relativi alla quantificazione della pena. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i casi tassativi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i ricorrenti avevano articolato doglianze sostanzialmente rivolte alla motivazione della decisione e non a violazioni di legge nei limiti ammessi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
richiamato come parametro per verificare se vi fossero condizioni di proscioglimento immediato, ma la censura sull'omessa valutazione non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
norma speciale che, in deroga alla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p., limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente previsti di violazione di legge
richiamato come disciplina generale rispetto alla quale l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera in deroga e restringe i motivi di impugnazione
base per la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito veicolare censure di mero vizio di motivazione se non ricondotte a una specifica violazione di legge.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resta circoscritto a profili di legalità: validità della volontà dell'imputato, corrispondenza tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto, legalità della pena e della misura di sicurezza.
- Le doglianze che investono l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la quantificazione della pena, se formulate come contestazioni motivazionali e non come violazioni di legge nei limiti consentiti, determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, ove ritenuto equo, il versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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