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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44613/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/02/2021 di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale che avrebbe fondato il diniego su mere illazioni circa l'esposizione finanziaria connessa all'avvio di una gelateria, sull'asserita carenza di considerazione della relazione UEPE (che invece avrebbe evidenziato sostegno familiare e risarcimento integrale della vittima), sulla valutazione gravemente svantaggiosa dei precedenti e sulla mancata considerazione delle condotte successive e della minima partecipazione attribuita a Pavan.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto un giudizio prognostico adeguatamente motivato, valutando negativamente la consistente esposizione finanziaria legata all'attività lavorativa proposta, la gravità e la pluralità dei precedenti (inclusi fatti successivi al 2014 e due furti del 2015), l'assenza di un programma di trattamento predisposto dall'UEPE e l'incertezza sulla riferibilità al condannato della documentazione attestante un presunto parziale risarcimento. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti né valutare documenti prodotti dopo il provvedimento impugnato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    La norma regola l'affidamento in prova al servizio sociale e implica una valutazione prognostica del reinserimento; la decisione rimane discrezionale ma richiede motivazione che consideri, con riferimento alla fattispecie concreta, gli elementi personali, processuali e comportamentali rilevanti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate)

    Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta); Sez. 1, n. 2207 del 18/05/1992 (Caltagirone); Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 (Libera); Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Rv. 264602)

    Principio consolidato secondo cui il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella concessione delle misure alternative ma deve motivare il giudizio prognostico basandolo su un'analisi scientifica della personalità e su tutti gli elementi di fatto e di prova (UEPE, precedenti, condotta postuma, elementi positivi o negativi). I precedenti da soli non sono sufficienti a escludere la misura; viceversa, l'assenza di elementi favorevoli e l'esistenza di fattori di rischio possono giustificare il diniego.

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nell'ammettere o respingere misure alternative, ma la decisione deve essere motivata con riferimento a elementi concreti (UEPE, precedenti, condotta successiva, programmi di trattamento).
  • La Cassazione verifica la adeguatezza e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti né valuta de novo documenti o prove che comporterebbero un sindacato di merito.
  • La presenza di precedenti gravi o di fatti recenti rilevanti, nonché l'assenza di un programma di trattamento o di elementi positivi nell'osservazione della personalità, giustificano il diniego dell'affidamento in prova.
  • Le iniziative imprenditoriali con consistente esposizione finanziaria possono essere considerate indice di rischio (es. incentivo a comportamenti illeciti per far fronte agli impegni) se non adeguatamente documentate e supportate da un piano credibile; l'esistenza di aiuti familiari deve risultare da riscontri certi (es. relazione UEPE).
  • L'avvenuto risarcimento del danno deve essere provato in modo chiaro e riferibile al condannato; documenti la cui riferibilità è incerta possono essere valutati negativamente.
  • Per chi intende chiedere misure alternative, è cruciale ottenere una relazione UEPE dettagliata e un programma di trattamento risocializzante; documentazione successiva al provvedimento impugnato difficilmente è utile in sede di legittimità.

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