Ordinanza n. 2520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01547/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che ha annullato il diniego della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli all'autorizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con opere strutturali in un edificio monumentale
Esito
Favorevole al resistente (privato proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Cultura ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso del privato e annullato, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento della Soprintendenza del 28 novembre 2024, disponendo l'annullamento con salvezza degli ulteriori atti. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di appello, limitandosi alla decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. L'annullamento disposto dal TAR non attribuisce al privato il diritto di eseguire direttamente i lavori, poiché la pronuncia è intervenuta per difetto di motivazione e di istruttoria e con salvezza degli ulteriori atti; spetta quindi all'Amministrazione, nell'esercizio rinnovato del potere, riesaminare l'istanza e adottare gli ulteriori provvedimenti. Non essendo configurabile un pregiudizio cautelare derivante dall'immediata esecuzione della sentenza, la sospensione non è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nell'ambito dell'appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo per difetto di motivazione e di istruttoria, disposto con salvezza degli ulteriori atti, non attribuisce di per sé al privato il titolo per esercitare direttamente l'attività richiesta: l'Amministrazione deve previamente rieditare il potere mediante il riesame dell'istanza.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di annullamento non può essere concessa quando la sentenza non produce immediatamente l'effetto abilitativo rivendicato dal privato e non risulta quindi un concreto periculum in mora per l'Amministrazione.
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