Cassazione Penale, Sentenza n. 16508/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti le cause ostative previste dall'art. 164, quarto comma, c.p., perché il beneficio era stato già concesso due volte con sentenze irrevocabili. Il ricorrente ha censurato la revoca sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato se tali condizioni ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione, acquisendo il fascicolo del giudizio di merito, come richiesto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione prima di revocare la sospensione condizionale per accertare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per un nuovo giudizio, con l'obbligo di effettuare la verifica documentale indicata.
Norme richiamate
art. 164, quarto comma, codice penale
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Il comma impedisce la concessione (o legittima la revoca) della sospensione condizionale della pena quando sussistono cause ostative, tra cui il fatto che il beneficio sia stato già concesso al condannato per due volte; tuttavia il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio per tali cause solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 Longo; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018 Signoretto)
Sez. U. n. 37345/2015; Sez. 1 n. 19457/2018
La giurisprudenza afferma che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per presunte cause ostative previste dall'art. 164, comma 4, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che ha precedentemente concesso il beneficio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando emergono cause ostative ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., ma solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione
- Prima di disporre la revoca, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscibilità documentale delle cause ostative
- La mancata acquisizione del fascicolo e la conseguente omissione della verifica costituiscono vizio procedurale e motivazionale che può determinare l'annullamento dell'ordinanza di revoca e il rinvio per nuovo giudizio
- In sede esecutiva, la parte interessata (difesa o PM) dovrebbe produrre o richiedere tempestivamente la documentazione utile a dimostrare se le cause ostative fossero già note al giudice che concesse il beneficio
- In caso di beneficio già concesso in precedenza, il giudice deve accertare non solo l'esistenza di precedenti concessioni, ma se tali informazioni risultavano agli atti del processo di merito; la presenza di precedenti non documentati agli atti del processo di cognizione non giustifica automaticamente la revoca
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