Cassazione Penale, Sentenza n. 8160/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GUP di Bologna aveva dichiarato la nullità della richiesta di citazione a giudizio perché l'avviso ex art. 415‑bis era stato notificato in base all'art. 161, comma 4, c.p.p., mentre dal verbale risultava che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio che tuttavia non aveva prestato assenso alla domiciliazione; il GUP ritenne pertanto che le notifiche dovessero essere eseguite ai sensi dell'art. 157 c.p.p. o, in mancanza, con il rito degli irreperibili e dispose la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GUP, ritenendo il provvedimento abnorme perché determinante una stasi processuale. La Corte ha affermato che, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e questi rifiuti l'assenso, se l'imputato non elegge un diverso domicilio, la procedura legittima e preferibile per evitare lo stallo è la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; pertanto ha trasmesso gli atti al GUP per il prosieguo.
Norme richiamate
Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini o richiesta di citazione a giudizio; il tema pratico è la modalità di notificazione di tale atto.
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee.
La Corte ritiene che, se il difensore indicato come domiciliatario rifiuta la ricezione e l'imputato non elegge altro domicilio, sia consentito procedere alla notificazione mediante consegna al difensore ai sensi di questo comma per evitare la paralisi del procedimento.
art. 162 cod. proc. pen., comma 4‑bis
l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario
Il comma richiede il consenso del difensore per rendere efficace l'elezione di domicilio presso di lui; tuttavia la Corte interpreta che l'introduzione della norma non esclude la possibilità di utilizzare l'art. 161, comma 4, quando il difensore non presta assenso e l'imputato non elegge altro domicilio, al fine di evitare lo stallo processuale.
Norma sulle notificazioni presso la residenza o il domicilio; il GUP aveva ritenuto che si dovesse procedere secondo questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto tale soluzione idonea a creare stasi se applicata rigidamente quando è possibile notificare al difensore ex art.161, comma 4.
Norma relativa ad altre modalità di notificazione a persone giuridiche o soggetti; citata come alternativa, ma non ritenuta la soluzione preferibile dalla Corte nel caso concreto.
Massime di principio
- Se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non presta assenso, l'elezione è inefficace ai fini dell'art. 162, comma 4‑bis; tuttavia, se l'imputato non elegge un diverso domicilio, è legittimo notificare al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, per evitare lo stallo processuale.
- La ratio dell'art. 162, comma 4‑bis (consenso del domiciliatario) non impone automaticamente l'azzeramento degli atti quando manca l'assenso: occorre interpretare le norme insieme per garantire la prosecuzione del procedimento senza violare i diritti dell'imputato.
- La qualificazione di un provvedimento come "abnorme" può essere utilizzata quando una decisione, pur formalmente possibile, determina una paralisi processuale o si pone al di fuori dei limiti ragionevoli del sistema processuale.
- In presenza di rifiuto del difensore d'ufficio, l'ufficio investigativo o il PM deve sollecitare l'imputato a eleggere un domicilio alternativo e, in mancanza, procedere alla notificazione secondo le regole che consentono di garantire la conoscenza del processo (in primis art. 161, comma 4), documentando i tentativi per evitare future contestazioni di nullità.
- Esiste un indirizzo giurisprudenziale alternativo che privilegia l'esecuzione delle notifiche ai sensi degli artt. 157 e 159 (o altri rimedi) per rispettare la finalità del comma 4‑bis dell'art.162, ma la Suprema Corte in questo caso ha preferito l'interpretazione volta a evitare lo stallo.
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