Cassazione Penale, Ordinanza n. 25871/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, censurando la misura della pena applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla graduazione della pena non sia scrutinabile nei termini prospettati in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione era reputata adeguata perché fondata sulla gravità del reato, sui precedenti dell'imputato e sul suo comportamento successivo al fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Norma richiamata come criterio legale per la commisurazione della pena, da applicare dal giudice di merito.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla misura della pena è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente deducibile, non potendo trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
- La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni conseguenti a circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
- È sufficiente, ai fini della commisurazione della pena, un riferimento congruo agli elementi ritenuti rilevanti, quali la gravità del fatto, i precedenti dell'imputato e la sua condotta successiva al reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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