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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33123/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e adeguatamente confutata in appello. Ha confermato che i parametri valorizzati dal giudice di merito escludevano la lieve entità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In sostanza, contestava che la condotta di detenzione/cessione di stupefacente fosse stata ritenuta non lieve, chiedendo una diversa qualificazione giuridica più favorevole. La Corte di appello aveva però escluso la lieve entità valorizzando, in modo cumulativo, il dato ponderale della sostanza (idonea alla predisposizione di 351 dosi) e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, indice di un collegamento non occasionale con ambienti criminali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La disposizione sull'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta; nella specie la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità in ragione del quantitativo della droga e delle modalità concrete del fatto.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere valutata sulla base di un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi concreti del caso, non potendo fondarsi sul solo dato formale della qualificazione difensiva.
  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità, è legittimo valorizzare non solo il quantitativo della sostanza stupefacente, ma anche le modalità della condotta e il contesto in cui il fatto è commesso, se indicativi di non occasionalità e di collegamento con ambienti criminali.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pressoché identico censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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