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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2417/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava in primo luogo la revoca, da parte del giudice subentrato, dell'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice, deducendo vizio di motivazione e richiamando il principio dettato dalle Sezioni Unite nella sentenza 'Bajrami'. In secondo luogo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la fissazione della pena al massimo edittale senza motivazione adeguata

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di pace abbia correttamente applicato i principi della sentenza 'Bajrami': dopo il mutamento del giudice la rinnovazione del dibattimento richiede che le parti, se interessate, propongano specifiche istanze di prova indicando soggetti e circostanze; in mancanza di argomentate ragioni la rinnovazione può essere dichiarata superflua e l'ordinanza precedente revocata. La Corte ha inoltre osservato che la eventuale nullità derivante da carenza motivazionale poteva essere dedotta solo tempestivamente ai sensi dell'art. 182 c.2 cod. proc. pen. e che non risultano eccezioni in tal senso nel verbale. Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto che la motivazione implicita del diniego delle attenuanti generiche sia desumibile dalla formula "si ritiene congrua e adeguata la pena" unitamente alla gravità della minaccia contestata (minaccia di morte), e che l'entità della pena sia giustificata dalla intensità del dolo emersa dalle deposizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza "Bajrami" (n. 41736 del 30/05/2019, dep. 10/10/2019)

    n. 41736 del 30/05/2019 (dep. 10/10/2019)

    Stabilisce che, dopo il mutamento del giudice, la rinnovazione del dibattimento richiede che le parti formulino richieste di prova specifiche (con indicazione di soggetti e circostanze) e che il giudice possa negare la rinnovazione giudicandola manifestamente superflua in funzione della ragionevole durata del processo

  • Sezioni Unite, sentenza "Iannasso" (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, dep. 17/02/1999)

    Sez. U, n. 2 del 15/01/1999 (dep. 17/02/1999)

    Precedente orientamento che enfatizzava il recupero dei materiali cognitivi della fase pregressa in relazione al consenso delle parti; citata per confronto rispetto al diverso percorso ermeneutico seguito da 'Bajrami'

  • Art. 511, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma alla luce di 'Bajrami' ritenendo che il consenso delle parti non attribuisca un diritto assoluto alla replica degli esami e che la condizione "l'esame non abbia luogo" si realizzi anche quando la ripetizione è stata valutata manifestamente superflua

  • Artt. 493 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplinano la riedizione della sequenza dibattimentale dopo il mutamento del giudice; la Corte sottolinea che la regressione alla fase degli atti preliminari e la rinnovazione si devono svolgere secondo tali norme, ma compatibilmente con la selettività dei mezzi istruttori

  • Art. 468 cod. proc. pen.

    Richiede la lista delle parti con l'indicazione delle prove richieste; la sentenza richiede che le richieste dopo il mutamento del giudice siano depositate e specifichino i soggetti e le circostanze

  • Art. 507 cod. proc. pen.

    Prevede i poteri officiosi del giudice in materia di assunzione delle prove; la Corte ricorda che il giudice può intervenire d'ufficio ove ricorrano i presupposti

  • Artt. 495 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano l'ammissione delle prove in dibattimento; il giudice valuta le richieste secondo i parametri ex art. 190 cod. proc. pen., in un'ottica selettiva

  • Art. 190 cod. proc. pen.

    Parametro generale per l'ammissione delle prove (rilevanza, utilità, non manifesta superfluità); la Corte lo interpreta in chiave selettiva per garantire la ragionevole durata del processo

  • Art. 525, comma 2 e art. 179 cod. proc. pen.

    art. 525, comma 2; art. 179

    Rilevati in relazione alla nullità assoluta; la sentenza precisa che il consenso non sanerisce situazioni di nullità assoluta quando ricorra la fattispecie prevista

  • Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per dedurre vizi immediatamente deducibili in udienza; la Corte osserva che la mancata deduzione tempestiva comporta la decadenza e la sanatoria del vizio

  • Art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n. 137

    Norma procedurale che ha disciplinato l'udienza telematica in periodo emergenziale; la udienza si è svolta ai sensi di tale disposizione

  • Decisioni CEDU richiamate (P.K. c. Finlandia; Graviano c. Italia)

    P.K. c. Finlandia, 9/7/2002; Graviano c. Italia, 10/2/2005

    Richiamate per tradurre il principio del giusto processo (art. 6 CEDU) nell'esigenza del diritto a essere esaminati e a far esaminare testi, ma senza farne un limite assoluto rispetto alle esigenze di efficienza processuale

Massime di principio

  • Dopo il mutamento del giudice non sussiste un diritto automatico delle parti alla riassunzione integrale delle prove: chi chiede la rinnovazione deve indicare specificamente i testimoni e le circostanze su cui verte l'esame
  • Il giudice può respingere la rinnovazione se la ritiene manifestamente superflua in ragione della ragionevole durata del processo; tale valutazione richiede motivazione, ma in mancanza di eccezione tempestiva l'eventuale vizio si considera sanato
  • La mancata deduzione in udienza di vizi immediatamente rilevabili (art. 182 c.2) comporta decadenza dalla relativa contestazione e sanatoria del vizio
  • Nelle contestazioni sulla quantificazione della pena è necessario argomentare in modo puntuale le ragioni in favore delle attenuanti generiche; formule generiche di congruità della pena, se supportate dal quadro probatorio, possono valere come motivazione implicita
  • Minacce gravi, soprattutto se corredate da dichiarazioni della persona offesa e di testimoni che delineano un forte intento delittuoso, possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche e una commisurazione della pena verso la parte alta della forbice edittale
  • In fase di rinnovazione istruttoria le regole formali (deposito in lista, indicazione di circostanze) sono decisive: l'assenza di specifiche richieste processuali indebolisce la posizione della parte che poi lamenta la mancata riassunzione

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