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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27505/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in sede di riesame cautelare, aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP. La misura riguardava una provvisoria imputazione per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e per detenzione illegale di un'arma modificata, con contestazione della recidiva qualificata. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) omessa autonoma motivazione sulla sola idoneità della custodia cautelare in carcere, perché il Tribunale avrebbe trascurato la doglianza già proposta in riesame; 2) nullità dell'ordinanza per mancata fissazione del termine entro cui svolgere le indagini rilevanti ai fini del pericolo di inquinamento probatorio; 3) vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura, ritenuta non sorretta da argomentazione sufficiente; 4) vizio di motivazione sulla proporzionalità della custodia in carcere, reputata giustificata in modo generico rispetto al pericolo di reiterazione criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi: sul primo ha osservato che il Tribunale del riesame aveva integrato legittimamente la motivazione del GIP valorizzando i numerosi precedenti penali e la persistente dedizione criminosa dell'indagato; sul secondo ha escluso sia che l'ordinanza fosse fondata su esigenze di inquinamento probatorio, sia che operasse nel caso concreto l'obbligo di fissazione del termine previsto dall'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p., poiché la misura era stata disposta anche per prevenire la reiterazione di reati della stessa specie; sul terzo ha rilevato che la motivazione non si basava solo sulla gravità del fatto, ma anche sulla personalità allarmante dell'indagato; sul quarto ha ritenuto proporzionata la custodia in carcere alla luce della condotta criminosa posta in essere mentre l'indagato era già sottoposto a detenzione domiciliare e a benefici penitenziari.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p.

    L'obbligo di fissare il termine per le indagini è ritenuto non operativo nel caso concreto, perché la misura non era fondata sull'esigenza di prevenire il solo pericolo di inquinamento probatorio, ma anche sulla reiterazione criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

    La cancelleria deve effettuare le comunicazioni previste dalla norma a seguito della pronuncia.

  • Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 agosto 2019, n. 36391

    La motivazione del giudice del riesame può integrare quella del GIP, senza sostituirsi alla redazione del provvedimento genetico.

  • Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 aprile 2025, n. 15050

    Il termine di scadenza di cui all'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p. non è dovuto quando la misura è stata disposta anche per esigenze diverse dal pericolo di inquinamento probatorio.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato implicitamente in relazione al pericolo di reiterazione criminosa quale esigenza cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quanto all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare il tribunale del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza genetica del GIP, purché non si sostituisca all'organo che l'ha adottata e colmi i profili motivazionali mancanti con argomentazioni autonome ma compatibili.
  • L'obbligo di fissare il termine per lo svolgimento delle indagini, previsto per le ipotesi in cui la misura sia funzionale a evitare l'inquinamento probatorio, non opera quando la misura cautelare è giustificata anche da ulteriori esigenze, come il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
  • La valutazione di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere può fondarsi non solo sulla gravità del fatto, ma anche sulla personalità dell'indagato, sui precedenti penali e sulla concreta dimostrazione della sua insensibilità a misure meno afflittive.
  • La misura più rigorosa è giustificata quando la condotta dell'indagato evidenzi una persistente tendenza alla reiterazione criminosa, specie se i fatti sono stati commessi mentre egli beneficiava di una misura alternativa o di un regime detentivo meno severo.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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