Cassazione Penale, Sentenza n. 14476/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata e reati connessi; in particolare censuravano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (agevolazione mafiosa). Le doglianze principali erano: carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Santo Mirarchi, Massimo Colosimo, Annamaria Cerminara e il collaboratore Dante Mannolo), contraddittorietà e inattendibilità delle loro propalazioni; violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni di reato de relato; omissione del doveroso esame critico e dei riscontri richiesti dalla sentenza di annullamento; nullità o inutilizzabilità di talune dichiarazioni (vizi formali nelle sommarie informazioni e mancanza di fonoregistrazione); uso, per la condanna, di sentenze non definitive; e, infine, quesiti inerenti la rubrica dell'imputazione e il mancato accertamento del concreto nesso soggettivo con i vertici mafiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché formulati con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha compiuto un esame completo e corretto delle dichiarazioni dei collaboratori applicando i criteri consolidati di valutazione (cfr. "decalogo" Aquilina). Ha ritenuto adeguati i riscontri esterni e individualizzanti: intercettazioni e risultanze di altro procedimento che collegano Paolo Lentini e altri agli stessi fatti, dichiarazioni autoincriminanti e denunce convergenti di più collaboratori (anche il contributo diretto di Cerminara e del collaboratore omonimo Dante Mannolo), la prova della distribuzione del bottino "alle famiglie" e l'insieme di convergenze non circolari. Sul piano giuridico, la Corte ha precisato che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede dolo specifico ma può essere desunta anche da atti e comportamenti che dimostrino la consapevolezza di apportare vantaggi all'associazione; non è necessaria l'indicazione di una specifica micro-struttura laddove l'azione avvantaggi la "'ndrangheta" in senso unitario e territoriale. La Corte ha inoltre rigettato i rilievi sull'inutilizzabilità delle prove nel giudizio abbreviato e sull'uso di sentenze non definitive (possono essere utilizzate per la rappresentazione documentale e come elementi del contesto, purché il giudice le valuti criticamente). Sono state imposte spese processuali e sanzioni pecuniarie ai ricorrenti e liquidate le spese a favore della parte civile.
Norme richiamate
Aggravante per delitti commessi al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; richiede dolo specifico di agevolazione ma questo può essere desunto da condotte e da elementi concreti come la destinazione di proventi o il pagamento di un "placet"; non è necessario individuare un singolo sodalizio locale quando l'azione avvantaggia la 'ndrangheta nel suo complesso
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle chiamate in correità; impone il vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva e richiede motivazione adeguata quando le valutazioni si fondano su propalazioni de relato
Norma sul giudizio dopo annullamento con rinvio: il giudice del rinvio compie un nuovo esame completo del materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice annullato, senza essere vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione, salvo non ripetere il percorso logico già censurato
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della valutazione autonoma e critica delle prove di cui dispone il giudice, richiamato quale criterio generale nel riesame delle prove
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato vige il principio della decisione allo stato degli atti, per cui sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ferme le inutilizzabilità patologiche
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi infondati o colpevoli
Richiamato in relazione all'utilizzo di sentenze non definitive; la Corte ha precisato che sentenze non definitive possono essere utilizzate per la documentazione della decisione e delle vicende processuali, ma non vincolano la valutazione autonoma delle prove
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità personale; la Corte ha ribadito che l'attribuzione dell'aggravante deve rispettare il principio di responsabilità personale ma può fondarsi su elementi che dimostrino il dolo specifico dell'agente
Massime di principio
- Quando la condanna si fonda su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare congiuntamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) prima di cercare riscontri esterni
- I riscontri esterni possono consistere anche in altre dichiarazioni di analogo tenore se sono indipendenti, convergenti e individualizzanti; non è richiesta la coincidenza parola per parola, ma la sostanziale concordanza sul nucleo essenziale
- Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione ma non può ripetere il percorso logico già censurato; deve ricostruire autonomamente i fatti utilizzando il materiale probatorio disponibile
- Nel rito abbreviato sono utilizzabili le prove acquisite nel fascicolo del pubblico ministero, salvo ipotesi di inutilizzabilità patologica; l'opzione per il rito implica anche rischio di rinuncia ad approfondimenti istruttori
- Le sentenze non definitive possono essere impiegate come prova documentale della loro esistenza e delle vicende processuali, ma il giudice deve valutare criticamente gli elementi probatori e non può trasporre automaticamente le valutazioni probatorie contenute in quelle sentenze
- Per l'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario il dolo specifico di avvantaggiare l'associazione, che può essere desunto da condotte concrete (es. distribuzione di proventi, pagamento per ottenere "placet", uso di entrature presso referenti criminali)
- I ricorsi in Cassazione devono essere articolati con motivi consentiti e specifici: censure generiche o richieste di riequilibrio probatorio sono spesso ritenute inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
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