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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14476/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata e reati connessi; in particolare censuravano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (agevolazione mafiosa). Le doglianze principali erano: carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Santo Mirarchi, Massimo Colosimo, Annamaria Cerminara e il collaboratore Dante Mannolo), contraddittorietà e inattendibilità delle loro propalazioni; violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni di reato de relato; omissione del doveroso esame critico e dei riscontri richiesti dalla sentenza di annullamento; nullità o inutilizzabilità di talune dichiarazioni (vizi formali nelle sommarie informazioni e mancanza di fonoregistrazione); uso, per la condanna, di sentenze non definitive; e, infine, quesiti inerenti la rubrica dell'imputazione e il mancato accertamento del concreto nesso soggettivo con i vertici mafiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché formulati con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha compiuto un esame completo e corretto delle dichiarazioni dei collaboratori applicando i criteri consolidati di valutazione (cfr. "decalogo" Aquilina). Ha ritenuto adeguati i riscontri esterni e individualizzanti: intercettazioni e risultanze di altro procedimento che collegano Paolo Lentini e altri agli stessi fatti, dichiarazioni autoincriminanti e denunce convergenti di più collaboratori (anche il contributo diretto di Cerminara e del collaboratore omonimo Dante Mannolo), la prova della distribuzione del bottino "alle famiglie" e l'insieme di convergenze non circolari. Sul piano giuridico, la Corte ha precisato che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede dolo specifico ma può essere desunta anche da atti e comportamenti che dimostrino la consapevolezza di apportare vantaggi all'associazione; non è necessaria l'indicazione di una specifica micro-struttura laddove l'azione avvantaggi la "'ndrangheta" in senso unitario e territoriale. La Corte ha inoltre rigettato i rilievi sull'inutilizzabilità delle prove nel giudizio abbreviato e sull'uso di sentenze non definitive (possono essere utilizzate per la rappresentazione documentale e come elementi del contesto, purché il giudice le valuti criticamente). Sono state imposte spese processuali e sanzioni pecuniarie ai ricorrenti e liquidate le spese a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per delitti commessi al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; richiede dolo specifico di agevolazione ma questo può essere desunto da condotte e da elementi concreti come la destinazione di proventi o il pagamento di un "placet"; non è necessario individuare un singolo sodalizio locale quando l'azione avvantaggia la 'ndrangheta nel suo complesso

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle chiamate in correità; impone il vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva e richiede motivazione adeguata quando le valutazioni si fondano su propalazioni de relato

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio dopo annullamento con rinvio: il giudice del rinvio compie un nuovo esame completo del materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice annullato, senza essere vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione, salvo non ripetere il percorso logico già censurato

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio della valutazione autonoma e critica delle prove di cui dispone il giudice, richiamato quale criterio generale nel riesame delle prove

  • art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato vige il principio della decisione allo stato degli atti, per cui sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ferme le inutilizzabilità patologiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi infondati o colpevoli

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'utilizzo di sentenze non definitive; la Corte ha precisato che sentenze non definitive possono essere utilizzate per la documentazione della decisione e delle vicende processuali, ma non vincolano la valutazione autonoma delle prove

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità personale; la Corte ha ribadito che l'attribuzione dell'aggravante deve rispettare il principio di responsabilità personale ma può fondarsi su elementi che dimostrino il dolo specifico dell'agente

Massime di principio

  • Quando la condanna si fonda su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare congiuntamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) prima di cercare riscontri esterni
  • I riscontri esterni possono consistere anche in altre dichiarazioni di analogo tenore se sono indipendenti, convergenti e individualizzanti; non è richiesta la coincidenza parola per parola, ma la sostanziale concordanza sul nucleo essenziale
  • Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione ma non può ripetere il percorso logico già censurato; deve ricostruire autonomamente i fatti utilizzando il materiale probatorio disponibile
  • Nel rito abbreviato sono utilizzabili le prove acquisite nel fascicolo del pubblico ministero, salvo ipotesi di inutilizzabilità patologica; l'opzione per il rito implica anche rischio di rinuncia ad approfondimenti istruttori
  • Le sentenze non definitive possono essere impiegate come prova documentale della loro esistenza e delle vicende processuali, ma il giudice deve valutare criticamente gli elementi probatori e non può trasporre automaticamente le valutazioni probatorie contenute in quelle sentenze
  • Per l'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario il dolo specifico di avvantaggiare l'associazione, che può essere desunto da condotte concrete (es. distribuzione di proventi, pagamento per ottenere "placet", uso di entrature presso referenti criminali)
  • I ricorsi in Cassazione devono essere articolati con motivi consentiti e specifici: censure generiche o richieste di riequilibrio probatorio sono spesso ritenute inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie

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