Cassazione Penale, Sentenza n. 43921/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la Corte di Appello aveva riqualificato 'in malam partem' i fatti (da tentato furto e violenza privata, per i quali in primo grado era stata riconosciuta la non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., ad esito di proscioglimento, a condanna per tentata rapina) senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato la sentenza di primo grado e senza che ciò fosse stato consentito dalla regola che impedisce di trasformare un proscioglimento in condanna in assenza di appello del PM; si contestava altresì la violazione del diritto di difesa/contraddittorio e la mancata rinnovazione dell'istruttoria in caso di riqualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla riqualificazione operata in termini di tentata rapina (cioè la parte che aveva trasformato il proscioglimento per tentato furto e violenza privata in una condanna per rapina). Ne consegue la definitività del proscioglimento riconosciuto in primo grado per tentato furto e violenza privata con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.; rimane invece ferma la statuizione di primo grado in ordine alla condanna per lesioni personali (pena di 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale).
Norme richiamate
Riconosciuta in primo grado la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto rispetto alla qualificazione in tentato furto e violenza privata; la Corte di Cassazione ha affermato che tale proscioglimento è definitivo e non poteva essere vanificato in appello mediante riqualificazione più grave in assenza di impugnazione del PM e della relativa autonoma iniziativa dell'accusa
art. 6 CEDU (diritto al giusto processo)
Richiamato quale limite alla possibilità per il giudice di appello di riqualificare il fatto: la riqualificazione è ammissibile solo se prevedibile dall'imputato e non lede il diritto di difesa; tuttavia la Corte ha precisato che qui il limite decisivo è costituito dall'assenza dell'appello del PM che impedisce di trasformare un proscioglimento in condanna
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il giudice d'appello può, anche in presenza del solo impugnazione dell'imputato, riqualificare il fatto in modo più grave solo se tale riqualificazione era prevedibile e non impedisce all'imputato di esercitare la difesa; non è quindi sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria
- Quando la riqualificazione in appello comporta la soppressione di una causa di non punibilità (o la reviviscenza di una imputazione estinta) e quindi una concreta peggioramento della posizione dell'imputato, è necessario che il Pubblico Ministero abbia impugnato la decisione di primo grado; in assenza dell'appello del PM il giudice d'appello non può trasformare un proscioglimento in condanna
- La tutela del diritto di difesa e del contraddittorio impone che ogni nuova qualificazione che possa recare pregiudizio all'imputato sia sufficientemente prevedibile e che all'imputato sia data la possibilità concreta di reagire; se ciò non sussiste, la Corte di legittimità può annullare la decisione di appello
- La dichiarazione di non punibilità ex art. 131‑bis, quando pronunciata con formula di proscioglimento, produce effetti di definitività che non possono essere neutralizzati da una successiva riqualificazione in assenza delle condizioni procedurali (es. appello del PM) che autorizzerebbero tale incisione sulla posizione dell'imputato
- In sede di decisioni di merito, occorre sempre verificare se la nuova qualificazione modifica i termini edittali tali da escludere o rendere inapplicabile istituti di favore (come l'art. 131‑bis); se ciò accade e manca l'impugnazione dell'accusa, la decisione è suscettibile di annullamento
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