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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8882/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti che aveva rigettato le opposizioni di Zupo avverso verbali per violazione dell'art. 142 cod. strada (con decurtazione di punti) e per la sanzione ex art. 126‑bis cod. strada (per non aver comunicato l'identità del conducente). Il ricorrente deduceva: 1) tardiva notifica del verbale principale e carente valutazione probatoria della variazione di residenza, con censura della distribuzione dell'onere della prova; 2) che la tardività della notifica avrebbe comportato l'estinzione della violazione ai sensi di norme del codice della strada; 3) che, quanto all'art. 126‑bis, era impossibilitato, senza colpa, a ricordare chi avesse usato il veicolo in ragione dell'uso familiare promiscuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 cod. strada estingue la sola sanzione principale e non l'accessoria, per cui l'opposizione alla sanzione accessoria è ammissibile solo per vizi propri della stessa; ne consegue che una doglianza rilevante alla sanzione principale (es. tardiva notifica del verbale) è inammissibile dopo il pagamento in misura ridotta. Ha inoltre affermato che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 126‑bis decorre dalla notifica del verbale principale e non dalla definizione dell'eventuale procedimento di opposizione. Quanto alla mancata comunicazione dei dati del conducente, la Corte ha ritenuto inidonea la giustificazione generica fornita dal proprietario e ha richiamato l'obbligo del proprietario di conoscere e comunicare l'identità di chi usa il veicolo; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, codice della strada

    Norma relativa all'ipotesi di violazione contestata; la Corte valuta la legittimità della contestazione e della notifica del verbale principale nel quadro del pagamento in misura ridotta.

  • art. 202 codice della strada

    Il pagamento in misura ridotta estingue la sanzione principale ma non la sanzione accessoria; dopo il pagamento in misura ridotta l'opponente non può più far valere censure attinenti alla sanzione principale.

  • art. 126‑bis codice della strada

    Prevede l'obbligo per il proprietario di comunicare l'identità del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale principale; il termine decorre dalla notifica del verbale principale e la mancata o generica risposta giustifica l'irrogazione della sanzione.

  • art. 201, commi 5 e 1, codice della strada

    Riferito dal ricorrente in relazione alle modalità di notifica e alla decorrenza dei termini; la Corte ha ritenuto non fondata la censura in assenza di prova della data di iscrizione della variazione di residenza.

  • art. 226 codice della strada

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali sulla notificazione; la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla tempestività delle notifiche svolte dall'Ente.

  • art. 204‑bis codice della strada

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla presunta estinzione della violazione per tardiva notifica; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza attinente alla sanzione principale dopo il pagamento in misura ridotta.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma processuale citata dal ricorrente per vizio di motivazione o violazione di norme di diritto; la Corte ha rigettato le argomentazioni dedotte alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, avendo il ricorrente fornito giustificazioni generiche e non documentate.

  • art. 111 Cost.

    Citato dal ricorrente per vizi di giustizia sostanziale; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nel trattamento del caso.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Norma che ha consentito alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata senza annullarne il dispositivo, quando opportuno.

Massime di principio

  • Il pagamento in misura ridotta (art. 202 c.d.s.) estingue solo la sanzione pecuniaria principale: non impedisce l'impugnazione delle sanzioni accessorie, ma quest'ultima può riguardare esclusivamente vizi propri dell'accessorio e non censure attinenti alla sanzione principale.
  • Le doglianze sulla tardiva notifica del verbale principale diventano inammissibili se il ricorrente ha estinto la sanzione principale con pagamento in misura ridotta: il pagamento implica rinuncia implicita a contestare vizi relativi alla violazione principale.
  • Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente ex art. 126‑bis decorre dalla data di notifica del verbale principale, non dalla definizione di eventuali procedimenti di opposizione.
  • Il proprietario del veicolo ha l'obbligo di conoscere e comunicare l'identità di chi usa il veicolo; giustificazioni generiche o inattive non impediscono l'applicazione delle sanzioni previste per omessa comunicazione.
  • L'onere di provare la data di annotazione della variazione di residenza negli atti rilevanti (P.R.A., anagrafe) grava su chi deduce tale variazione per contestare la tempistica delle notifiche; documenti non idonei a provare l'iscrizione non bastano.
  • Se l'amministrazione ha tentato una prima notifica risultata infruttuosa (es. annotazione 'trasferito') e successivamente ha acquisito visure e proceduto a seconda notifica, la tempestività può essere ritenuta rispettata se il procedimento amministrativo di notifica è conforme alle regole.

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