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Sentenza

Sentenza n. 2859/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1032/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione di 12 punti per il mancato conferimento di un incarico di supplenza nell’anno scolastico 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 marzo 2025, che le aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione di 12 punti per l’omesso conferimento di un incarico di supplenza nell’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero alle spese, con distrazione in favore dei difensori. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l’ottemperanza. In camera di consiglio ha dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, ma ha insistito per la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa oggetto del giudizio ha trovato integrale soddisfacimento. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, applicando il principio della soccombenza virtuale: il ricorso era stato ritualmente proposto e l’esecuzione del giudicato era intervenuta soltanto durante la pendenza della lite. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Atteso che la pretesa oggetto di lite ha trovato integrale soddisfacimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.

    Quando la pretesa è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa in pendenza di lite comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’esecuzione del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione rituale del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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