Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto agrario relativo a un fondo rustico. La parte affittante ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del rapporto per mancato pagamento del canone e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti, oltre alle somme dovute per le annualità successive; in subordine, ha chiesto dichiararsi la scadenza del rapporto con conseguente rilascio del fondo. I giudici di merito hanno rigettato le domande ritenendo non provata né la qualità della parte attrice come comproprietaria del fondo né, soprattutto, l’esistenza del contratto di affitto. In appello, la Corte territoriale ha valutato alcune dichiarazioni e documenti prodotti come meri indizi, escludendo che integrassero confessione giudiziale o stragiudiziale, e ha ritenuto che tali elementi fossero contraddetti da circostanze di segno opposto, fra cui il lungo tempo trascorso prima dell’azione di risoluzione e l’assenza di prova scritta del regolare pagamento dei canoni nel periodo in cui si assumeva adempiuta l’obbligazione. In cassazione, la ricorrente ha proposto sette motivi: omesso esame di documenti e di una sentenza che avrebbe escluso la comproprietà del resistente; violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per asserita mancata considerazione dell’intero materiale probatorio; violazione dell’art. 112 c.p.c. per supposta pronuncia su eccezione non proposta; violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. per il mancato riconoscimento del valore confessorio delle dichiarazioni del resistente; nullità della sentenza per avere valorizzato il comportamento della parte attrice nel non agire tempestivamente per la riscossione dei canoni; violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 2697, 2727, 2729, 2735 c.c. per asserita libertà del giudice di scegliere arbitrariamente i documenti da utilizzare; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte posto a carico della parte attrice l’onere di giustificare il ritardo nell’esercizio del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile perché i documenti indicati erano stati comunque esaminati dalla sentenza impugnata e la sentenza invocata come decisiva non era stata dimostrata tale rispetto al fatto principale da provare, cioè l’esistenza dell’affitto. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati anche gli altri motivi, osservando che la censura sulla motivazione era formulata in modo non consentito, che la deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che la valutazione sulla natura confessorio-presuntiva delle dichiarazioni e della lettera del 1975 apparteneva al giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata, e che le doglianze sull’art. 2697 c.c. tendevano in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo il principio di soccombenza.
Norme richiamate
La confessione richiede consapevolezza e volontà di affermare un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte, oltre al concreto pregiudizio per il dichiarante e al corrispondente vantaggio per il destinatario; tali requisiti sono stati esclusi nel caso concreto.
La sua violazione non deriva dalla semplice errata valutazione delle prove, ma solo dall’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero dalla mancata considerazione del regime legale di prova.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali; non è sufficiente contestare la ricostruzione del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La censura è inammissibile se diretta, in sostanza, a sollecitare un riesame del merito o a lamentare una motivazione diversa da quella ritenuta dal ricorrente.
Le presunzioni semplici sono oggetto di apprezzamento di merito e non possono essere rivalutate in cassazione se la motivazione è presente e non meramente apparente.
La valutazione degli indizi e della loro capacità dimostrativa spetta al giudice di merito; la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuovo giudizio di fatto.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se si risolve nella contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e non nell’erronea attribuzione dell’onere probatorio.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione si limita a qualificare giuridicamente il materiale probatorio dedotto e non accoglie un’eccezione autonoma non proposta.
Richiamato nel ricorso in relazione alle dichiarazioni del resistente, ma senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo diverso da quello sulla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di una parte rese in un diverso procedimento o in atti difensivi non hanno automaticamente valore confessorio: la confessione presuppone che il dichiarante assuma un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, con effetti pregiudizievoli nel procedimento in cui la dichiarazione viene valorizzata.
- La valutazione del contenuto probatorio di documenti, dichiarazioni e presunzioni semplici appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia ignorato il regime delle prove legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta censurare l’esito della valutazione probatoria.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorre quando la parte contesta soltanto come il giudice abbia apprezzato le prove, ma solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente distribuito tra le parti.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un documento è inammissibile se il documento è stato in realtà esaminato oppure se la parte non dimostra la decisività del fatto che avrebbe dovuto risultarne provato.
- Il giudice può valorizzare il comportamento processuale e sostanziale delle parti come elemento indiziario, purché la motivazione espliciti la rilevanza attribuita a tali circostanze e il ragionamento inferenziale adottato.
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