Ordinanza n. 487/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di accesso e visita di una delegazione associativa al centro hotspot di Molo Ponente di Reggio Calabria
Esito
La controversia
L’associazione ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di accesso e visita al centro hotspot, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e la condanna delle amministrazioni ad autorizzare l’accesso. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali dedotti contro il diniego, poiché ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso alle amministrazioni non costituite. La notificazione era stata eseguita presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria indicato nella relata, ma tale indirizzo non risultava inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; nel Registro risultava invece un diverso indirizzo PEC.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, in quanto effettuata a un indirizzo PEC non presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, applicabile alle notificazioni degli atti processuali alle amministrazioni non costituite. Ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente all’ordinanza, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro i successivi 5 giorni dal perfezionamento della notifica anche per il destinatario. Non è stata esaminata l’istanza cautelare né il merito della controversia; la trattazione cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 16, commi 12 e 13, d.l. 179/2012
le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC inseriti nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni
La notificazione alle amministrazioni non costituite deve essere effettuata presso l’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.
art. 14, comma 2, Allegati 1 e 2, d.P.C.S. 22 maggio 2020, n. 134
Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT
La disposizione è richiamata insieme all’art. 16 del d.l. n. 179/2012 quale base regolamentare delle modalità di notificazione telematica nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso alle amministrazioni pubbliche non costituite deve essere effettuata all’indirizzo PEC inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; la notificazione eseguita presso un diverso indirizzo PEC è nulla.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla per essere stata effettuata a un indirizzo PEC non risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, il giudice deve disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, senza procedere all’esame della domanda cautelare o del merito.
- In caso di rinnovazione della notificazione, la parte deve depositare la prova della notifica entro il termine perentorio stabilito dal giudice, decorrente dal perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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