Cassazione Penale, Sentenza n. 17933/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché la misura cautelare "genetica" era già stata annullata dall'ordinanza impugnata e quindi l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe rimosso un pregiudizio tuttora esistente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa il 04/10/2022 dal GIP del Tribunale di Nola, con la quale a Carlo Pianese era stata applicata la misura del divieto di dimora (poi sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.) per il reato di corruzione in concorso. Il difensore ha censurato la motivazione del Tribunale circa la sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo: (i) insufficiente spiegazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio che si sarebbe inteso ricompensare, posto che il consiglio del pubblico ufficiale Tufano sull'acquisto di un immobile sarebbe estraneo ai suoi doveri; (ii) incongrua la valutazione dell'incompatibilità tra ruolo pubblico di Tufano e la funzione di "garanzia" a lui attribuita da Pianese; (iii) mancato approfondimento del profilo psicologico del reato.
Norme richiamate
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
La norma richiede che l'interesse all'impugnazione sia concreto e perduri fino al momento della decisione: se il provvedimento impugnato ha perduto efficacia nel frattempo, l'impugnazione è priva di interesse e quindi inammissibile.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165
Giurisprudenza consolidata che afferma l'esigenza di interesse concreto e persistente per l'ammissibilità dell'impugnazione; se l'imputato viene rimesso in libertà durante il giudizio l'impugnazione perde efficacia.
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397
Conferma il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare quando l'ordinanza genetica sia stata nelle more annullata, perché l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in cassazione contro un provvedimento cautelare è necessario che l'interesse a impugnare sia concreto e persista fino alla decisione: se la misura è stata annullata o perde efficacia prima della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Prima di investire la Cassazione è essenziale verificare lo stato di efficacia del provvedimento impugnato; se la misura è stata già revocata o annullata, valutare rimedi alternativi o investire altre sedi procedurali.
- Le censure sulla motivazione relative alla gravità indiziaria devono essere sollevate tempestivamente e inserire elementi concreti che dimostrino il perdurare del pregiudizio derivante dalla misura cautelare.
- In caso di inammissibilità per carenza di interesse il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende), quindi bisogna valutare il rischio processuale prima di proporre il ricorso.
- La giurisprudenza di legittimità è costante nell'esigere la persistenza dell'interesse: gli argomenti di merito (es. insufficiente valutazione della gravità indiziaria) non vengono esaminati se manca il presupposto dell'interesse concreto.
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