Cassazione Penale, Sentenza n. 42294/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza del 18/03/2024) limitatamente ai capi 1) e 3) e ne aveva disposto l'annullamento per il capo 4). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa e superficiale valutazione delle doglianze difensive sulla gravità indiziaria: contestava la rilevanza delle intercettazioni (sostenendone l'ambiguità e il fatto che fossero tra soggetti diversi dal ricorrente), l'assenza di concreti elementi di partecipazione associativa e la mancanza di contatti con gli altri presunti affiliati diversi da Paolo Suleman; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione sull'effettiva partecipazione a condotte criminose riconducibili all'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione di merito salvo dimostrazione di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale ha operato una valutazione autonoma e logica delle intercettazioni, ritenendole idonee a fondare i gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e la responsabilità nella tentata estorsione (capo 3), mentre aveva correttamente annullato la misura per il capo 4) per insufficienza degli indizi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; utilizzata per la presentazione sintetica del gravame dinanzi alla Corte di Cassazione.
Riferimento al ricorso ex art. 309 (giudizio sul provvedimento cautelare): la Corte ricorda che le censure già valutate nel giudizio ex art. 309 non possono essere semplicemente riformulate in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito; è necessario dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito: il ricorso per motivi relativi alla valutazione dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di travisamento evidente e decisivo del contenuto probatorio.
- Il giudice del riesame può compiere una valutazione autonoma degli elementi indiziari e può confermare la misura per alcuni capi e annullarla per altri; la Corte di Cassazione verifica la logica e la completezza della motivazione, non la scelta plausibile tra più ricostruzioni.
- Per ottenere l'annullamento per carenza di gravità indiziaria è necessario indicare specifici e concreti vizi logici o contraddizioni decisive nella motivazione del giudice di merito, non generiche eccezioni.
- Le doglianze difensive sulla presunta ambiguità delle intercettazioni devono essere puntualmente illustrate: la mera affermazione di ambiguità non basta se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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