Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia resa in una controversia in materia di TARI. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dal Comune resistente, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. Il Comune ha resistito con controricorso, ma ha successivamente aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, in conformità all'accordo sottoscritto tra le parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pronuncia di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, non integri il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, poiché manca una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; la Corte ne richiama l'ambito applicativo limitato ai casi espressamente previsti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se ciò è conforme all'accordo sottoscritto dalle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo alle ipotesi tipizzate di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non alla pronuncia di estinzione per rinuncia.
- Le disposizioni che prevedono oneri o sanzioni processuali eccezionali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
Come è indicizzato
Testo integrale
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