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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34614/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto riguardava un profilo non scrutinabile nei ristretti limiti del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena concordata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per il reato contestato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto che la sentenza non avrebbe motivato sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tale censura non rientri nei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento, come delineati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto definito con patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    La difesa aveva invocato l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la censura sulla sua mancata considerazione è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso proposto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi ammissibili del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo fondato sull'asserita mancata motivazione ex art. 129 c.p.p. è stato considerato estraneo a tali limiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ha consentito la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono soggetti a un regime di ammissibilità particolarmente ristretto.
  • Non è ammissibile censurare, con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, la mancata motivazione sulla insussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza esuli dai limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti, con conseguente condanna alle spese processuali e, in presenza di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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