Cassazione Penale, Ordinanza n. 34614/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto riguardava un profilo non scrutinabile nei ristretti limiti del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena concordata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per il reato contestato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto che la sentenza non avrebbe motivato sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tale censura non rientri nei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento, come delineati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto definito con patteggiamento.
La difesa aveva invocato l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la censura sulla sua mancata considerazione è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso proposto.
Delimita i motivi ammissibili del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo fondato sull'asserita mancata motivazione ex art. 129 c.p.p. è stato considerato estraneo a tali limiti.
Ha consentito la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono soggetti a un regime di ammissibilità particolarmente ristretto.
- Non è ammissibile censurare, con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, la mancata motivazione sulla insussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza esuli dai limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti, con conseguente condanna alle spese processuali e, in presenza di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →