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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34094/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Giudice di pace del 23/12/2022 che, in rinnovato giudizio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, li aveva dichiarati responsabili del reato di invasione di edificio (artt. 110 e 633 c.p.) e li aveva condannati a 400 euro di multa ciascuno. I motivi dedotti sono: 1) violazione di legge per mancato adeguamento del giudice del rinvio a quanto disposto dalla Corte, con censura sulla presunta carenza di elementi probatori circa la titolarità dell'immobile in capo alla persona offesa e sull'omessa valutazione o mancato espletamento di atti istruttori; 2) violazione di legge per la mancata valutazione della condizione di procedibilità, atteso che la persona offesa, pur citata con espresso avviso che la mancata comparizione sarebbe stata ritenuta remissione tacita della querela, non si è presentata in udienza e quindi la querela sarebbe dovuta considerarsi tacitamente rimessa.

La decisione

La Corte rigetta tutti i ricorsi. Motivazione: il primo motivo è inammissibile perché generico e non confronta adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata; il giudice del rinvio era libero di riesaminare l'intero compendio probatorio dopo l'annullamento per vizio di motivazione e ha indicato elementi (dichiarazioni del teste operatore di polizia giudiziaria, relazione tecnica, identificazione degli occupanti, trasferimento di residenza, allacciamento illecito dell'energia elettrica) ritenuti idonei a provare il reato oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo è infondato: la mancata comparizione della persona offesa non integra remissione tacita della querela poiché la querelante aveva giustificato la propria assenza in due occasioni (e-mail per sciopero aereo; istanza per impedimento personale), sicché la condotta non poteva essere interpretata come volontà tacita di rinuncia alla querela. Conseguentemente i ricorrenti vengono respinti e condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto integrato il concorso tra gli occupanti nella condotta di invasione dell'immobile

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che punisce l'invasione di terreni o edifici: la Corte ha valutato integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (occupazione stabile, trasferimento di residenza, uso abusivo di energia elettrica) per affermare la responsabilità

  • Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore) e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021 (Statuetta)

    Precedenti di legittimità che enunciano il principio secondo cui la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvertito che l'assenza sarà interpretata come remissione di querela, integra la remissione tacita; la Corte applica e interpreta tali principi precisando però che l'assenza giustificata non può essere considerata remissione tacita

Massime di principio

  • Dopo l'annullamento di una sentenza per vizio di motivazione il giudice del rinvio non è vincolato ad un singolo principio di diritto indicato dalla Corte ma può riesaminare l'intero compendio probatorio e valutare nuovamente la responsabilità degli imputati.
  • In sede di legittimità, i motivi generici e aspecifici che non si confrontano punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili: la Cassazione non è luogo di rinnovazione del giudizio di fatto.
  • La remissione tacita della querela richiede due condizioni cumulative: a) preavviso espresso e specifico da parte del giudice che la mancata comparizione sarà considerata come remissione; b) assenza ingiustificata del querelante. Se l'assenza è giustificata o accompagnata da comunicazioni/istanze idonee a dimostrare la volontà di proseguire, non si configura remissione tacita.
  • Il giudice deve valutare le giustificazioni fornite dalla persona offesa e, se vengono offerti elementi probatori o richieste di rinvio, non può considerare automaticamente la mancata comparizione come rinuncia alla querela senza dare opportunità di prova o verificare la fondatezza delle giustificazioni.
  • In casi di reati procedibili a querela, la prova dell'integrazione dell'elemento soggettivo e oggettivo (es. identificazione degli occupanti, trasferimento di residenza, allacciamento abusivo di utenze) può essere ritenuta dalla valutazione collegiale del giudice come sufficiente per la condanna; la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se correttamente motivata.

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