Cassazione Civile, Ordinanza n. 18882/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'altra per il pagamento di una fattura. L'opposizione dell'ingiunta era stata respinta in primo grado, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e revocato l'ingiunzione ritenendo non provato il credito, valorizzando: la firma in calce alla fattura con la dicitura "per ricevuta", gli assegni prodotti come prova di pagamento di più fatture e l'esito della prova testimoniale, che non avrebbe smentito il pagamento in contanti. La società creditrice ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) nullità per omessa motivazione; (2) nullità della sentenza e del procedimento per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito alla debitrice l'affermazione di pagamento tramite assegno, mentre negli atti la stessa aveva sempre sostenuto il pagamento in contanti e il suo legale lo aveva confermato in interrogatorio formale; (3) violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. e omesso esame, perché la consegna di un assegno non equivale ad adempimento e l'estinzione del debito si verifica solo con l'effettivo incasso del titolo; (4) omesso esame di fatti decisivi, poiché l'istruttoria orale avrebbe confermato pagamenti di regola eseguiti a mezzo assegno, mentre il teste della controparte aveva dichiarato che la fattura in questione era stata pagata in contanti.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il secondo, terzo e quarto motivo nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbito il primo. Rileva che la Corte d'appello non ha considerato emergenze decisive già dibattute in causa, in particolare la costante allegazione della debitrice di avere pagato in contanti e la conferma resa dal suo rappresentante legale in interrogatorio formale. Inoltre ravvisa un travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata ha attribuito rilievo a un pagamento via assegno, mentre dagli atti emergeva il contrario. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sul travisamento del contenuto oggettivo della prova, distinguendo tra errore di fatto revocatorio e vizio denunciabile in cassazione quando il fatto probatorio sia stato oggetto di contestazione tra le parti. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il travisamento della prova può integrare un vizio denunciabile in cassazione ai sensi del n. 4 o del n. 5, a seconda che riguardi un fatto processuale o sostanziale, quando il fatto probatorio sia stato oggetto di discussione tra le parti.
viene evocato per censurare l'erronea attribuzione dell'onere e dell'effetto liberatorio al mero rilascio o consegna di un assegno, che non equivale di per sé ad adempimento.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova normalmente rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ricorrano i relativi presupposti.
richiamato solo per indicare un atto difensivo del giudizio di primo grado in cui la debitrice aveva sostenuto il pagamento in contanti.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre quando il giudice di merito attribuisca alla prova un contenuto fattuale diverso da quello risultante dagli atti, senza che si tratti di una mera valutazione logica della sua attendibilità o rilevanza.
- Se il fatto probatorio travisato è stato oggetto di contestazione tra le parti e ha costituito un punto controverso deciso in sentenza, il vizio è deducibile in cassazione; se invece la svista riguarda un errore percettivo puro e non controverso, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
- Il pagamento di un debito non può dirsi provato soltanto dalla consegna di un assegno o dalla mera annotazione di ricezione della fattura, occorrendo che il titolo sia effettivamente incassato o che vi sia prova certa dell'avvenuto adempimento.
- La motivazione di merito è viziata quando non si confronta con emergenze istruttorie decisive e con allegazioni difensive reiterate, specie se tali elementi sono idonei a sovvertire la ricostruzione del fatto posta a base della decisione.
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