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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32794/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva concesso la semilibertà ma negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva travisato i dati relativi a procedimenti 'pendenti' (due pendenze definite con patteggiamento unite in continuazione con la condanna, lasciando un unico procedimento residuo del 2015), che non risultavano reati commessi dopo il 12 maggio 2017 e che sussistevano elementi di resipiscenza (stabile attività lavorativa, nuovo nucleo familiare, disponibilità ad attività riparatorie e accantonamento parte dello stipendio) tali da giustificare l'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'asserito travisamento dei dati sui procedimenti non fosse decisivo e che, anzi, la definitività delle sentenze di patteggiamento rafforza le preoccupazioni del Tribunale. La Corte ha osservato che i dati positivi richiamati erano già stati valutati e ritenuti sufficienti solo per la semilibertà, mentre per la più ampia misura dell'affidamento in prova pesavano la non risalenza nel tempo dei reati e l'assenza di condotte riparatorie, specie trattandosi di reati finalizzati al profitto economico. Poiché il motivo prospettava in sostanza una rivalutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può irrogare il pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile tale principio nel caso concreto

Massime di principio

  • La Cassazione non è il luogo per una rivalutazione del merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione dei fatti o del convincimento del giudice di merito vengono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La definitività di sentenze di patteggiamento può rafforzare le valutazioni negative sul profilo della pericolosità o della conferma dell'accusa, non attenuarle automaticamente.
  • Fattori positivi (lavoro stabile, famiglia, disponibilità a riparare) possono favorire misure alternative meno afflittive, ma vengono valutati in rapporto alla natura del reato, alla sua recenza e all'esistenza di concrete condotte riparatorie.
  • In presenza di reati finalizzati al profitto economico, l'assenza di atti riparatori concreti pesa negativamente nella concessione delle misure alternative più ampie.
  • Chi impugna deve formulare motivi attinenti a profili di legittimità (violazione di legge, vizio di motivazione specifico) e non limitarsi a una diversa valutazione del merito per evitare l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • Esaminare e documentare con precisione lo stato processuale delle pendenze e produrre prove di riparazione o di buona condotta può essere determinante per richiedere misure alternative più favorevoli.

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