Cassazione Penale, Ordinanza n. 08931/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del delitto di rapina. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ricostruzione dell'affermazione di responsabilità concorsuale, proponendo una diversa lettura dei fatti; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e perché smentita dalle emergenze processuali e dalla motivazione della sentenza di appello. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante ritenuta, ma la Corte ha osservato che la doglianza investe profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e non denuncia manifeste illogicità. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della pena sostitutiva; la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato l'assenza di riferimenti stabili nella vita dell'imputato e di segnali di resipiscenza, elementi incompatibili con l'idoneità della pena sostitutiva a favorire un percorso rieducativo.
Norme richiamate
È il delitto per il quale era stata affermata la responsabilità concorsuale dell'imputato; la Cassazione non rivede il merito della ricostruzione fattuale già sorretta da motivazione congrua e coerente con le prove.
Richiamato implicitamente attraverso il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla discrezionalità del trattamento sanzionatorio del giudice di merito.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte reputa legittimo il diniego della pena sostitutiva sulla base della mancanza di elementi di stabilità personale e di resipiscenza idonei a giustificare un percorso rieducativo.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione ampia, coerente e fondata su plurimi elementi probatori convergenti, la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.
- La doglianza sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è insindacabile in cassazione se non denuncia specifiche manifeste illogicità della motivazione, trattandosi di apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice valorizza elementi concreti che escludono l'idoneità della misura a realizzare la finalità rieducativa, come l'assenza di stabilità di vita e di segni di reale resipiscenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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