Parere n. 1235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor Antonio Cesaro contro il Comune di Frattamaggiore e nei confronti del signor Claudio Limatola per l’annullamento: - della nota prot. CD789- 2025-04-14 – 0011359, con cui il Dirigente del V settore del Comune di Frattamaggiore trasmetteva (a seguito di diffida del 31 marzo 2025) i verbali di sopralluogo, prot. n. 11298 del 14 aprile 2025 e prot. 17677 del 26 giugno 2024, concernenti la legittimità delle opere eseguite dal signor Limatola Claudio; - della scia prot. n. 3522 del 6 febbraio 2023 in variante al permesso n. 129 del 5 novembre 2021 e di ogni atto e/o provvedimento ad esso antecedente, conseguente e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal controinteressato il 2 settembre 2025. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito. La domanda cautelare è stata assorbita.
Impugnazione della nota comunale relativa ai verbali di sopralluogo sulla legittimità di opere edilizie e della SCIA in variante a un permesso di costruire, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota del Comune di Frattamaggiore che trasmetteva verbali di sopralluogo concernenti la legittimità di opere edilizie eseguite dal controinteressato, nonché la SCIA presentata in variante a un permesso di costruire del 2021. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 6-bis, 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020, degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto a una sentenza del TAR Campania, la violazione delle distanze tra costruzioni, della disciplina sulle vedute e della normativa antisismica, nonché il difetto di motivazione. Nel corso del procedimento il controinteressato ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione del controinteressato, ritenuta rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la sua trasposizione davanti al giudice amministrativo, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva del controinteressato determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
ricorso straordinario quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale
Il ricorso straordinario presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzare il rimedio straordinario; l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dal controinteressato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso nella sede consultiva.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate a utilizzare tale strumento; il controinteressato può sottrarsi a tale alternativa mediante opposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nella sede consultiva è assorbita.
Ricorso straordinario su atti edilizi e successiva opposizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Frattamaggiore, nei confronti del privato titolare delle opere edilizie, con istanza cautelare. L’impugnazione concerneva una nota comunale di trasmissione di verbali di sopralluogo sulla legittimità delle opere e una SCIA presentata in variante a un permesso di costruire del 2021.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva contestato gli atti per violazione della disciplina edilizia sulle CILA, SCIA e titoli abilitativi, nonché dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020, degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Era stata inoltre dedotta la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla sentenza del TAR Campania n. 7009 del 12 dicembre 2024, che aveva annullato una precedente CILAS.
Erano stati prospettati anche la violazione delle distanze minime tra costruzioni previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, la realizzazione di vedute ai sensi degli artt. 900 e seguenti del codice civile, la violazione della normativa antisismica e il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
Opposizione del controinteressato
Nel corso dell’istruttoria il controinteressato ha notificato, il 2 settembre 2025, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi rappresentato che il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’opposizione risultava depositata e l’ha ritenuta rituale e tempestiva. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. L’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità degli atti edilizi. Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 lug 2026Parere n. 1232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →