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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02589/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per un fatto commesso a Castellammare del Golfo il 25 maggio 2021. Il ricorso era articolato in un unico motivo e mirava, sostanzialmente, a ottenere un nuovo esame nel merito della vicenda processuale, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, già scrutinato dalla Corte territoriale in modo логico e coerente con le emergenze probatorie. La sentenza sottolinea inoltre l'elevato disvalore della condotta, descritta come incendio boschivo di elevata pericolosità, evitato nella diffusione solo per il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, circostanza ritenuta incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 423 c.p. per descrivere il titolo del reato ritenuto in sentenza; la fattispecie è stata qualificata come tentativo.

  • art. 423 c.p.

    Norma applicata per la qualificazione giuridica del fatto, in luogo dell'originaria contestazione ex art. 423-bis, primo comma, c.p.

  • art. 423-bis, primo comma, c.p.

    Fattispecie originariamente contestata all'imputato, successivamente riqualificata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sul trattamento sanzionatorio in una richiesta di nuovo giudizio di merito, quando la valutazione della Corte territoriale sia coerente con la logica e con le emergenze probatorie.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la condotta presenta un elevato disvalore concreto e non emergono specifiche situazioni fattuali favorevoli idonee a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio.
  • La pericolosità concreta del fatto e il rischio di propagazione dell'evento possono costituire elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce doglianze meramente volte alla rivalutazione del merito senza denunciare un effettivo vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale

Testo integrale

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