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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12459/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di 4,41 grammi di cocaina, suddivisa in dieci involucri, rinvenuta in un appartamento dove erano presenti giovani assuntori e strumenti utili al confezionamento, oltre a bicarbonato destinato al taglio della sostanza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e che, per tale tipo di sentenza, i motivi deducibili sono limitati ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto la censura non rientra in tali limiti ed è quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e che, dopo la riforma richiamata, il ricorso per cassazione contro tale sentenza sia consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta, pur formalmente riferita alla qualificazione giuridica, è stata ritenuta non ammissibile nel perimetro del rito pattizio, anche in considerazione della natura negoziale del patteggiamento e della rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dalla legge; ogni motivo che esuli da tali categorie è inammissibile.
  • La natura negoziale del patteggiamento comporta che l'imputato, chiedendo la pena concordata, rinuncia a contestare l'accusa nei termini incompatibili con l'accordo raggiunto.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica: il giudice deve dare conto della verifica ex art. 129 c.p.p., ma una motivazione approfondita è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi per il proscioglimento.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica non è ammissibile se non si traduce in una censura rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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