Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento IRAP emesse per gli anni d’imposta 2004 e 2005, con recupero dell’imposta ritenuta non versata. La società aveva impugnato le cartelle sostenendo di poter beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 15 della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003, che prevede l’esenzione IRAP per le imprese già operanti in Sicilia sulla parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003. L’Agenzia delle Entrate, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 citato: secondo l’Ufficio, il beneficio non spettava alla contribuente perché essa aveva iniziato l’attività il 14/01/2002 e la norma, letta correttamente, richiedeva tre presupposti cumulativi, cioè che l’impresa fosse già operante in Sicilia al 31/12/2003, che avesse intrapreso l’attività entro il 31/12/2001 e che al 31/12/2003 avesse già un triennio di attività idoneo a consentire il confronto con la media del triennio 2001-2003. La CTR aveva invece ritenuto legittima l’agevolazione, valorizzando il profilo del de minimis e negando che la norma escludesse le nuove imprese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha interpretato l’art. 15 della legge regionale in senso restrittivo, affermando che l’agevolazione spetta solo alle imprese già operanti in Sicilia da almeno un triennio, poiché la stessa norma collega il beneficio alla parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro le cartelle. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito, ponendo invece a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 L. Regione Siciliana 10 luglio 2003, n. 21
«Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche»
L’agevolazione richiede che l’impresa sia già operante in Sicilia da almeno un triennio; non basta la mera preesistenza al 31/12/2003, perché la base agevolabile è determinata con riferimento alla media del triennio 2001-2003. La norma va interpretata in senso rigoroso e restrittivo, essendo attributiva di un’esenzione fiscale.
La Corte, una volta cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma regionale agevolativa.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni fiscali devono essere interpretate in modo rigoroso e restrittivo, non potendo estendere il beneficio oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Quando una disciplina agevolativa collega il beneficio a una media o a un raffronto con un triennio di attività, il beneficio presuppone che l’impresa abbia una storia operativa sufficiente a consentire il calcolo richiesto dalla legge.
- La previsione di un requisito temporale minimo di operatività per l’accesso a un’agevolazione fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore ed è ragionevole se è funzionale a selezionare imprese effettivamente consolidate.
- La clausola di rispetto della normativa sugli aiuti di Stato conferma la necessità di evitare letture estensive che trasformino il beneficio fiscale in un aiuto indebito.
- Se la controversia è definita in base alla corretta interpretazione della norma e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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