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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33778/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Nel testo disponibile si legge che il motivo è fondato e che, preliminarmente, viene affermato che l'INPS è il soggetto passivo dell'azione; il dispositivo completo non è riportato nel brano fornito, ma dal tenore dell'ordinanza emerge che il ricorso dell'INPS viene accolto, con superamento della decisione di merito che aveva escluso la decadenza.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento della decadenza dal trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito da un pilota nel periodo 14.10.2008-14.2.2010. L'INPS aveva formalizzato la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988, convertito nella l. n. 160/1988, assumendo che il lavoratore non avesse comunicato preventivamente all'ente lo svolgimento di una nuova attività lavorativa presso un'altra compagnia aerea. I giudici di merito avevano invece ritenuto tempestiva la comunicazione, perché intervenuta prima del periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore, considerato dalla Corte d'appello un periodo non lavorativo e neutro, funzionale al mantenimento del brevetto. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, con riferimento agli artt. 1-bis, comma 1, e 1-ter del d.l. n. 249/2004, convertito nella l. n. 291/2004, nonché violazione dell'art. 2033 c.c.; sostiene che la comunicazione era stata resa solo dopo l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l'esonero dall'obbligo di previa comunicazione vale soltanto quando l'addestramento sia finalizzato esclusivamente al mantenimento del brevetto, non quando esso sia parte del contratto di lavoro.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, rileva l'effettivo inizio di una nuova attività lavorativa; la comunicazione all'ente deve precedere tale inizio, non potendo ritenersi tempestiva se effettuata quando il rapporto di lavoro è già iniziato.
  • L'eventuale attività di addestramento non esonera automaticamente dall'obbligo di previa comunicazione: l'esonero opera solo se l'attività ha funzione meramente strumentale al mantenimento del brevetto e non quando l'addestramento sia inserito nell'esecuzione di un nuovo contratto di lavoro.
  • Nella controversia sulla decadenza da prestazioni previdenziali, la qualificazione concreta del periodo di addestramento o formazione deve essere verificata in base alla sua effettiva funzione nel rapporto, non alla sola denominazione formale attribuita dalle parti o dalla circolare amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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