Cassazione Civile, Ordinanza n. 33778/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Nel testo disponibile si legge che il motivo è fondato e che, preliminarmente, viene affermato che l'INPS è il soggetto passivo dell'azione; il dispositivo completo non è riportato nel brano fornito, ma dal tenore dell'ordinanza emerge che il ricorso dell'INPS viene accolto, con superamento della decisione di merito che aveva escluso la decadenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento della decadenza dal trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito da un pilota nel periodo 14.10.2008-14.2.2010. L'INPS aveva formalizzato la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988, convertito nella l. n. 160/1988, assumendo che il lavoratore non avesse comunicato preventivamente all'ente lo svolgimento di una nuova attività lavorativa presso un'altra compagnia aerea. I giudici di merito avevano invece ritenuto tempestiva la comunicazione, perché intervenuta prima del periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore, considerato dalla Corte d'appello un periodo non lavorativo e neutro, funzionale al mantenimento del brevetto. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, con riferimento agli artt. 1-bis, comma 1, e 1-ter del d.l. n. 249/2004, convertito nella l. n. 291/2004, nonché violazione dell'art. 2033 c.c.; sostiene che la comunicazione era stata resa solo dopo l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l'esonero dall'obbligo di previa comunicazione vale soltanto quando l'addestramento sia finalizzato esclusivamente al mantenimento del brevetto, non quando esso sia parte del contratto di lavoro.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988
La norma disciplina la decadenza dal trattamento per omessa preventiva comunicazione all'ente dell'inizio di una nuova attività lavorativa; la Corte ritiene decisivo stabilire se la comunicazione sia intervenuta prima o dopo l'effettivo inizio del rapporto di lavoro.
art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 249/2004 conv. in l. n. 291/2004
È richiamato per delimitare il quadro normativo applicabile ai lavoratori del settore considerato e per valutare la nozione di nuova occupazione rilevante ai fini della decadenza.
art. 1-ter d.l. n. 249/2004 conv. in l. n. 291/2004
È richiamato insieme all'art. 1-bis nel perimetro della disciplina speciale applicabile al caso.
È invocato dal ricorrente in relazione alla ripetizione dell'indebito conseguente alla declaratoria di decadenza dal trattamento.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, rileva l'effettivo inizio di una nuova attività lavorativa; la comunicazione all'ente deve precedere tale inizio, non potendo ritenersi tempestiva se effettuata quando il rapporto di lavoro è già iniziato.
- L'eventuale attività di addestramento non esonera automaticamente dall'obbligo di previa comunicazione: l'esonero opera solo se l'attività ha funzione meramente strumentale al mantenimento del brevetto e non quando l'addestramento sia inserito nell'esecuzione di un nuovo contratto di lavoro.
- Nella controversia sulla decadenza da prestazioni previdenziali, la qualificazione concreta del periodo di addestramento o formazione deve essere verificata in base alla sua effettiva funzione nel rapporto, non alla sola denominazione formale attribuita dalle parti o dalla circolare amministrativa.
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