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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40770/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputata che era stata condannata in rito abbreviato alla pena di 8 anni per violenza sessuale continuata e aggravata e maltrattamenti in famiglia. I motivi principali: 1) vizio di motivazione per omissione di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputata, richiesta in primo grado e in appello e sorretta da documentazione sanitaria; 2) omissione di perizia sulla capacità a testimoniare delle minori (art. 196 c.p.p.), con la censura che le bambine sarebbero "altamente suggestionabili" e affette da "rabbia non elaborata"; 3) "circolarità della prova": i cosiddetti riscontri esterni sarebbero derivati dal racconto delle persone offese e non indipendenti (violazione art. 192 c.p.p.); 4) mancata risposta alle doglianze difensive sulla mancanza di riscontri medici e traumi (artt. 125 e 546 c.p.p.), con conseguente violazione del principio del "ragionevole dubbio". Sono state inoltre depositate memorie difensive e conclusioni delle parti civili che chiedevano il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto complessivamente infondati o inammissibili i motivi: la richiesta di perizia psichiatrica è stata valutata alla luce del rito abbreviato "allo stato degli atti" e della mancanza di elementi concreti che dimostrassero, ictu oculi, l'incapacità dell'imputata; la censura sulla capacità a testimoniare dei minori è stata respinta perché mancavano elementi oggettivi patologici che imponessero accertamenti tecnici e inoltre la questione era stata sollevata in Cassazione per la prima volta (tardività); le doglianze relative alla presunta "circolarità" e all'assenza di riscontri medici costituiscono una rivalutazione delle prove, attività non consentita al giudice di legittimità; infine il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" è stato ritenuto rispettato in sede di merito e non viziato da illogicità manifesta. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata, il ricorrente condannato alle spese e all'ulteriore rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura che la Corte d'appello liquiderà.

Norme richiamate

  • art. 196 c.p.p.

    Principio generale della capacità di testimoniare: il giudice presume la capacità salvo che emergano elementi oggettivi e patologici che ne facciano dubitare; la mancanza di perizia è giustificata se non sussistono tali elementi.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ricorda che la censura fondata sulla violazione di art. 192 non è deducibile in Cassazione per trasformare una rivalutazione delle prove in motivo di legittimità.

  • art. 125 c.p.p.

    Obblighi del giudice nella motivazione delle decisioni. La mancata risposta a censure difensive rilevanti può essere censurata solo se determina una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sul rito abbreviato e sulle conseguenze processuali; rilevanza nell'ambito della discussione sul «oltre ogni ragionevole dubbio» e sulla valutazione complessiva delle emergenze probatorie.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Poteri del giudice di ufficio in fase istruttoria: anche nel rito abbreviato rimangono possibili integrazioni istruttorie limitate, ma la scelta del rito comporta l'accettazione dello stato degli atti.

  • art. 359 c.p.p.

    Possibilità di utilizzare procedure non garantite (ad es. perizie non in forme incidentali) in materia di valutazione di dichiarazioni di minori; le risultanze hanno valore endo-processuale.

  • art. 360 c.p.p.

    Disciplina del riesame tecnico (c.d. consulenza tecnica) in sede penale; richiamata nella discussione sull'opportunità/obbligo di perizie.

  • art. 616 c.p.p.

    Conseguenze del rigetto del ricorso: liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente.

  • art. 533 c.p.p.

    Parametro del giudizio di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio": in Cassazione rileva soltanto se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità del tessuto motivazionale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione: non è consentito trasformare in motivo di legge processuale una mera critica della valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La richiesta del rito abbreviato comporta l'accettazione del quadro probatorio "allo stato degli atti": le contestazioni che mirano a una nuova valutazione sistematica delle prove sono difficilmente efficaci in Cassazione.
  • La perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere è necessaria solo se emergono elementi concreti, documentali o fattuali, che rendano plausibile un vizio di mente "ictu oculi"; mere segnalazioni non supportate non impongono l'accertamento.
  • La perizia sulla capacità a testimoniare dei minori va disposta se emergono elementi oggettivi patologici o deficit tali da inficiare percezione/ricordo: la semplice suggestionabilità o difficoltà emotiva non bastano senza riscontri.
  • Le dichiarazioni delle minori vittime di reati sessuali possono, se valutate come credibili e coerenti, costituire base sufficiente per la condanna anche in assenza di riscontri medici, purché il giudice dia motivazione rigorosa sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
  • In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi devono evidenziare vizi di legittimità o manifeste illogicità della motivazione dei giudici di merito, non semplici divergenze di valutazione.
  • Il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di legittimità opera come parametro di coerenza logico-motivazionale: rileva la sua violazione solo se produce un vizio logico-manifestamente decisivo nella motivazione.

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