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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22020/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente rideterminato la pena: la sentenza non avrebbe specificato correttamente il calcolo (pena-base, aumento per recidiva, diminuzione per il rito abbreviato), operando una sorta di inversione o mancata trasparenza che avrebbe impedito di comprendere il procedimento di quantificazione della sanzione finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, sebbene nella motivazione vi sia un lieve errore aritmetico (la Corte di appello ha indicato un aumento per la recidiva di 2/3 che, calcolato sulla pena-base indicata di 1 anno, 6 mesi e 27 giorni, avrebbe dovuto portare a 2 anni, 7 mesi e 15 giorni anziché ai 2 anni, 7 mesi e 24 giorni riportati in motivazione), la pena risultante nel dispositivo (un anno e nove mesi di reclusione) è corretta e risulta comunque più favorevole per l'imputato. Ne consegue che l'errore formale nel calcolo interno non determina una pena illegale, dato che la pena concreta rientra nei limiti edittali. Il ricorrente non aveva contestato l'entità dell'aumento per la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per il potere di imporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    Giurisprudenza di legittimità interpretata nel senso che non costituisce illegittimità della pena un percorso argomentativo viziato se la sanzione risultante è conclusivamente legittima e rientra nei limiti edittali; la pena illegale è solo quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio per genere, specie o quantità.

  • Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Conferma che gli errori nella commisurazione della pena danno luogo a pena illegale solo se la risultante è diversa, per genere, specie o valore minimo/massimo, da quella prevista per il tipo astratto; quindi errori aritmetici interni non invalidano la pena se il dispositivo è corretto entro i limiti legali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio per cui il versamento alla Cassa delle ammende può essere disposto quando il ricorso è inammissibile e non risulta che sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un errore aritmetico o una imprecisione nel calcolo esposta nella motivazione non conduce automaticamente all'illegittimità della pena se la sanzione indicata nel dispositivo rientra nei limiti edittali e risulta corretta o più favorevole per l'imputato.
  • Per ottenere l'annullamento per illegittimità della pena in Cassazione è necessario dimostrare che la pena risultante nel dispositivo sia illegale per genere, per specie o per quantità (cioè che esca dai limiti previsti dal codice), non bastano censure su calcoli interni non decisive.
  • Se si contesta la commisurazione della pena, è fondamentale indicare con chiarezza e conto aritmetico dettagliato la pena-base, il criterio e la misura degli incrementi (es. recidiva) e delle diminuenti (es. rito abbreviato), mostrando in che modo il risultato finale eccede i limiti legali o risulta diverso dal dovuto.
  • Vizi formali nella motivazione che non incidono sul dispositivo sono difficilmente rettificabili in Cassazione se non è dimostrato un concreto pregiudizio (pena illegale o eccedenza edittale).
  • Errori non dedotti nel giudizio di appello possono essere preclusi in Cassazione; è opportuno sollevare in primo e secondo grado tutte le censure rilevanti sulla commisurazione della pena.
  • Nelle ipotesi di ricorso manifestamente infondato la parte soccombente può essere condannata a spese e al versamento alla Cassa delle ammende salvo dimostrazione di mancata colpa nella proposizione del ricorso.

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