Cassazione Penale, Sentenza n. 37033/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gabotto contestava la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino per diffamazione (art. 595 c.p.) e per trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003), derivante dalla pubblicazione su quotidiano on line di notizie che indicavano persone come appartenenti alla massoneria. I motivi di ricorso denunciavano: mancata e contraddittoria motivazione sul nocumento richiesto dall'art.167 D.Lgs.196/2003; negazione illegittima dell'esercizio del diritto di cronaca e critica nonostante verità, continenza espressiva e interesse pubblico; omissione dell'obbligo di motivazione rafforzata a fronte della precedente sentenza di assoluzione in primo grado; illegittima retroattività rispetto al riconoscimento giurisprudenziale della nozione di stampa on line e della responsabilità del direttore; e richiesta di applicazione dell'istituto dell'ignoranza di legge inevitabile (art.5 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo rispetto all'art.167 D.Lgs.196/2003 per carente e contraddittoria motivazione circa il "nocumento" asserito dall'appello. Ha poi ritenuto che gli articoli contestati rientrano nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca e critica: era provata la verità della notizia (iscrizione alla massoneria e contemporanea pendenza di un procedimento), le modalità espressive erano contenute e v'era un interesse pubblico alla conoscenza. La Corte ha richiamato il criterio secondo cui il contenuto allusivo o insinuante non è penalmente rilevante se non immediatamente percepibile come offensivo dall'uomo medio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i fatti contestati "non sussistono".
Norme richiamate
La norma richiede che dal trattamento dei dati personali derivi un "nocumento" giuridicamente rilevante; la Corte indica che tale nocumento può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale e va motivato concretamente. Al momento dei fatti non esisteva chiara indicazione amministrativa sulla riservatezza dell'appartenenza massonica, poi precisata dall'Autorità Garante con parere del 14/01/2021.
Norma sulla diffamazione: la Corte ha valutato la offensività delle espressioni contestate e ha ritenuto applicabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca/critica quando ricorrono verità, continenza espressiva e interesse pubblico.
Norma citata nella motivazione di condanna in appello (concorso di reati/contestazioni multiple); non è risultata determinante alla stregua della valutazione di legittimità che ha disposto l'annullamento.
art. 25 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamate dalla difesa sul tema della non retroattività di interpretazioni giurisprudenziali estensive (es. riconoscimento della stampa on line e responsabilità del direttore). La Corte di Cassazione non ha dovuto risolvere il tema sostanzialmente, avendo annullato la sentenza per insussistenza dei fatti.
Richiamato come argomento di "ignoranza inevitabile"; la Corte non ha valorizzato tale motivo alla luce dell'accoglimento dei principali motivi e dell'annullamento per insussistenza.
Massime di principio
- Per contestare il trattamento illecito di dati (art.167 D.Lgs.196/2003) è necessario motivare concretamente il "nocumento" subito: semplici affermazioni generiche o riferimenti vaghi a "pregiudizio nell'opinione pubblica" non sono sufficienti.
- La pubblicazione dell'appartenenza a un'associazione liberamente costituita (es. massoneria) non implica automaticamente diffamazione: conta la verità della notizia, la continenza delle espressioni e l'interesse pubblico alla conoscenza.
- L'esistenza di contenuti allusivi o insinuanti determina responsabilità penale solo se il significato offensivo è immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo il parametro dell'uomo medio.
- Quando una sentenza di merito assolve per esercizio del diritto di cronaca, la Corte d'appello che riforma deve fornire motivazione rafforzata e puntuale per spiegare perché quel diritto non operi; la mancata motivazione può portare all'annullamento.
- Nel valutare la responsabilità per pubblicazioni on line occorre verificare lo stato del diritto al momento dei fatti (es. tutela della riservatezza) e il rischiare di applicare retroattivamente sviluppi giurisprudenziali estensivi deve essere considerato con cautela.
- Per chi esercita l'attività giornalistica è prudente documentare la verità delle informazioni, le fonti, la proporzione linguistica e l'interesse pubblico per poter fondare la difesa in caso di contestazioni penali.
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