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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37033/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gabotto contestava la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino per diffamazione (art. 595 c.p.) e per trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003), derivante dalla pubblicazione su quotidiano on line di notizie che indicavano persone come appartenenti alla massoneria. I motivi di ricorso denunciavano: mancata e contraddittoria motivazione sul nocumento richiesto dall'art.167 D.Lgs.196/2003; negazione illegittima dell'esercizio del diritto di cronaca e critica nonostante verità, continenza espressiva e interesse pubblico; omissione dell'obbligo di motivazione rafforzata a fronte della precedente sentenza di assoluzione in primo grado; illegittima retroattività rispetto al riconoscimento giurisprudenziale della nozione di stampa on line e della responsabilità del direttore; e richiesta di applicazione dell'istituto dell'ignoranza di legge inevitabile (art.5 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo rispetto all'art.167 D.Lgs.196/2003 per carente e contraddittoria motivazione circa il "nocumento" asserito dall'appello. Ha poi ritenuto che gli articoli contestati rientrano nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca e critica: era provata la verità della notizia (iscrizione alla massoneria e contemporanea pendenza di un procedimento), le modalità espressive erano contenute e v'era un interesse pubblico alla conoscenza. La Corte ha richiamato il criterio secondo cui il contenuto allusivo o insinuante non è penalmente rilevante se non immediatamente percepibile come offensivo dall'uomo medio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i fatti contestati "non sussistono".

Norme richiamate

  • art. 167 D. Lgs. 196/2003

    La norma richiede che dal trattamento dei dati personali derivi un "nocumento" giuridicamente rilevante; la Corte indica che tale nocumento può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale e va motivato concretamente. Al momento dei fatti non esisteva chiara indicazione amministrativa sulla riservatezza dell'appartenenza massonica, poi precisata dall'Autorità Garante con parere del 14/01/2021.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione: la Corte ha valutato la offensività delle espressioni contestate e ha ritenuto applicabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca/critica quando ricorrono verità, continenza espressiva e interesse pubblico.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Norma citata nella motivazione di condanna in appello (concorso di reati/contestazioni multiple); non è risultata determinante alla stregua della valutazione di legittimità che ha disposto l'annullamento.

  • art. 25 Cost. e art. 7 CEDU

    Richiamate dalla difesa sul tema della non retroattività di interpretazioni giurisprudenziali estensive (es. riconoscimento della stampa on line e responsabilità del direttore). La Corte di Cassazione non ha dovuto risolvere il tema sostanzialmente, avendo annullato la sentenza per insussistenza dei fatti.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato come argomento di "ignoranza inevitabile"; la Corte non ha valorizzato tale motivo alla luce dell'accoglimento dei principali motivi e dell'annullamento per insussistenza.

Massime di principio

  • Per contestare il trattamento illecito di dati (art.167 D.Lgs.196/2003) è necessario motivare concretamente il "nocumento" subito: semplici affermazioni generiche o riferimenti vaghi a "pregiudizio nell'opinione pubblica" non sono sufficienti.
  • La pubblicazione dell'appartenenza a un'associazione liberamente costituita (es. massoneria) non implica automaticamente diffamazione: conta la verità della notizia, la continenza delle espressioni e l'interesse pubblico alla conoscenza.
  • L'esistenza di contenuti allusivi o insinuanti determina responsabilità penale solo se il significato offensivo è immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo il parametro dell'uomo medio.
  • Quando una sentenza di merito assolve per esercizio del diritto di cronaca, la Corte d'appello che riforma deve fornire motivazione rafforzata e puntuale per spiegare perché quel diritto non operi; la mancata motivazione può portare all'annullamento.
  • Nel valutare la responsabilità per pubblicazioni on line occorre verificare lo stato del diritto al momento dei fatti (es. tutela della riservatezza) e il rischiare di applicare retroattivamente sviluppi giurisprudenziali estensivi deve essere considerato con cautela.
  • Per chi esercita l'attività giornalistica è prudente documentare la verità delle informazioni, le fonti, la proporzione linguistica e l'interesse pubblico per poter fondare la difesa in caso di contestazioni penali.

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