Cassazione Penale, Sentenza n. 30986/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo per violazione di legge (art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011). Si sosteneva che il decreto applicativo della misura di prevenzione (obbligo di soggiorno) fosse inefficace perché, al momento della commissione del fatto, non era stata effettuata la rivalutazione della perdurante pericolosità sociale nonostante il superamento di due anni di detenzione. La difesa rilevava che la Corte di appello aveva considerato solo il periodo di espiazione pena (1 anno, 7 mesi e 14 giorni) e non anche il periodo immediatamente successivo in cui il ricorrente era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa-lavoro; cumulando i periodi si superavano i due anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha ricostruito la timeline: misura di sorveglianza speciale disposta il 20/05/2016 mentre Cusumano era in detenzione fino al 04/07/2017; successivamente applicata la misura di sicurezza detentiva "casa di lavoro" e poi ulteriori periodi di detenzione (05/03/2019-04/09/2019). Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l'obbligo di soggiorno "cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva". Perciò, alla data dell'accertamento della violazione (27/11/2020) la misura di prevenzione non era in essere e mancava l'elemento materiale del reato contestato; conseguentemente il reato non era configurabile e la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni previste dalle misure di prevenzione (es. obbligo di soggiorno). Nel caso, la Corte ha accertato che la misura non era in vigore al momento del fatto, rendendo impossibile l'applicazione di questa disposizione per insussistenza del fatto.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14, comma 2-ter
Richiamata nel ricorso come titolo di illegittimità del decreto applicativo per mancata rivalutazione dopo il superamento di due anni di detenzione. La Corte di Cassazione non ha deciso direttamente sul punto perché ha ritenuto decisivo l'effetto automatico di cessazione previsto dall'art. 15, comma 2.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 15, comma 2
Interpretazione centrale: l'obbligo di soggiorno "cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva". Applicata dalla Cassazione per escludere la sussistenza della misura di prevenzione al momento della presunta violazione e, quindi, l'integrazione del reato.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)
Norma procedurale che consente la trattazione scritta in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; il giudizio si è svolto con tale modalità.
Massime di principio
- Verificare sempre lo status temporale della misura di prevenzione: se, al momento del fatto, la misura è cessata per effetto di legge (es. per l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva), non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni connesse alla misura stessa.
- L'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 produce effetti automatici: l'obbligo di soggiorno viene meno nel periodo in cui è applicata una misura di sicurezza detentiva; pertanto l'azione penale per violazione di quell'obbligo va valutata rispetto all'effettiva vigenza della misura.
- Nella valutazione della durata complessiva ai fini di eventuali rivalutazioni previste da norme come l'art. 14, comma 2-ter, è necessario considerare l'assetto concreto delle misure (detentive e di sicurezza) e i periodi effettivamente in cui la persona è stata soggetta a tali misure; tuttavia, se la misura è cessata per altro motivo previsto dalla legge, tale valutazione può risultare irrilevante per la configurabilità del reato.
- Se la sussistenza del fatto è esclusa per mancanza dell'elemento oggettivo (es. misura non in essere), la pronuncia può essere di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
- Proceduralmente, le decisioni in Cassazione possono avvenire con trattazione scritta quando non viene chiesta la discussione orale; questo non preclude l'analisi dei profili di diritto sostanziale rilevanti.
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