Cassazione Civile, Ordinanza n. 17193/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale, per l'anno d'imposta 2010, dei canoni di leasing corrisposti a una società di leasing per la realizzazione di un distributore di carburante e di un'area attrezzata per sosta e parcheggio, nell'ambito dell'attività di una società di persone di cui la ricorrente è socia. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, una quota di utili maggiori accertati in capo alla società a seguito del disconoscimento della deducibilità dei canoni. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Veneto che aveva riformato la decisione di primo grado. Con i motivi di ricorso sono stati censurati gli esiti della decisione di merito; tuttavia, in memoria è stata soprattutto eccepita l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una diversa annualità d'imposta (IRPEF 2012), con sentenza passata in giudicato della stessa CTR, che aveva riconosciuto la piena deducibilità dei canoni relativi all'area parcheggio e aveva quindi escluso l'utile aggiuntivo imputato alla socia.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione di giudicato esterno. Ha rilevato che la precedente sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti e riferita alla medesima imposta (IRPEF), aveva deciso un elemento costitutivo tendenzialmente permanente della fattispecie, cioè la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui si riferivano. Ha quindi ritenuto tale giudicato vincolante anche per la presente annualità. In conseguenza, ha dichiarato assorbiti i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
richiamato implicitamente attraverso il principio di efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti
non espressamente applicato, ma la decisione si fonda sulla preclusione derivante dal giudicato e non sulla rivalutazione del merito probatorio
IRPEF
imposta oggetto del recupero a tassazione sugli utili imputati per trasparenza alla socia
Massime di principio
- La sentenza tributaria passata in giudicato su un determinato periodo d'imposta fa stato nei giudizi relativi a periodi successivi tra le stesse parti solo per gli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente.
- Quando il giudicato esterno riguarda un elemento decisivo della pretesa fiscale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
- Nel caso di accertamento dell'utile per trasparenza in capo al socio di società di persone, l'assenza dell'utile aggiuntivo già accertata con giudicato in un diverso giudizio tra le stesse parti preclude una nuova decisione contraria sul medesimo presupposto permanente.
- La deducibilità di costi riferiti a un bene può integrare un elemento costitutivo della fattispecie fiscale con efficacia ultrannuale, se dipende dalla natura del bene e non da dati variabili del singolo periodo d'imposta.
Come è indicizzato
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