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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11200/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo impeditivo di due vetture in leasing (Alphabet S.p.a. querelante) per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Motivi di ricorso: 1) violazione del divieto di ne bis in idem e mancata considerazione di procedimenti pendenti (tra cui il n. 3165/23 RGNR con richiesta di archiviazione); 2) mancata trasmissione al Tribunale di atti e richieste del PM e documentazione rilevante (artt. 309, comma 9; 322; 324 c.p.p.), con conseguente vizio di motivazione; 3) errata valutazione del fumus del reato: la somma contestata per canoni non pagati sarebbe di euro 6.631,51 secondo il Tribunale, mentre l'atto di querela indicherebbe un insoluto di euro 828,94 (peraltro pagato), sicché mancherebbe la configurabilità dell'appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) ne bis in idem non sussiste perché mancava l'identità del fatto tra i procedimenti e, comunque, il procedimento parallelo non era definito da pronuncia giurisdizionale ma solo da una richiesta di archiviazione; 2) la mancata trasmissione dedotta non è stata dimostrata: il riesame richiede la mancata trasmissione degli atti posti a base del provvedimento cautelare per far venire meno il vincolo, e qui la documentazione invocata non era quella fondante il provvedimento impugnato; 3) sul fumus del reato il Tribunale del riesame ha richiamato il prospetto contabile che evidenziava una esposizione debitoria complessiva di euro 6.631,51 per canoni mancanti tra novembre 2023 e settembre 2024 e gli elementi che facevano ritenere che l'indagato avesse trattenuto i veicoli nonostante la risoluzione del contratto: tale valutazione, essendo relativa a un giudizio cautelare, non presuppone una valutazione anticipata della responsabilità ma è sufficiente per il sequestro preventivo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    E' la norma penale richiamata per l'ipotesi di appropriazione indebita delle vetture; la Corte ha ritenuto che gli elementi documentali indiziari (mancato pagamento canoni e trattenimento dei beni dopo risoluzione) fossero compatibili con la fattispecie.

  • artt. 610, comma 1 e 5; 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati in riferimento alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e senza trattazione orale richiesta; la procedura si è svolta secondo tali disposizioni.

  • art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali radicali.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Norma sulla trasmissione degli atti al tribunale per il riesame; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la mancata trasmissione degli atti rilevanti ai fini del provvedimento impugnato.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme ad altre norme sul procedimento cautelare e sulla documentazione da acquisire; la Corte ha valutato che la documentazione allegata non fosse idonea a invalidare il provvedimento.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma processuale pertinente al riesame; la Corte ha confermato che il riesame presuppone la corretta trasmissione degli atti fondamentali, non qui mancata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, comprese le spese e l'ammenda che qui sono state applicate al ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile; l'illogicità manifesta va dedotta con il motivo specifico ex art. 606, comma 1, lett. e).
  • Per invocare il ne bis in idem processuale è necessaria l'identità perfetta del fatto (idem factum) e, in genere, che il procedimento parallelo sia concluso con una pronuncia giurisdizionale o comunque che sussista una causa di preclusione processuale; la mera richiesta di archiviazione non impedisce l'adozione di misure cautelari su diversi profili del fatto.
  • La doglianza di mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame ha efficacia solo se riguarda la concreta omissione della trasmissione degli atti posti a base del provvedimento cautelare; documenti aggiunti che non erano il fondamento del provvedimento non determinano automaticamente la caducazione del vincolo cautelare.
  • Nel sindacato sul sequestro preventivo il giudice non effettua un riesame sul merito della responsabilità penale: è sufficiente che esistano elementi indiziari compatibili con la fattispecie legale per ritenere sussistente il fumus commissi delicti e la necessità della misura.
  • In casi di contestazione di importi o pagamenti, è importante produrre documentazione chiara, cronologicamente ordinata e confrontabile con i prospetti del creditore (es. bonifici, quietanze, comunicazioni contrattuali) per incidere efficacemente sulla valutazione del fumus e sulla legittimità del sequestro.

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