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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21063/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Firenze in relazione alla violazione di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, contestato come reato ex art. 13 della l. 18 aprile 2017. Con un unico motivo ha dedotto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione una valutazione di merito, insistendo sulla non punibilità per tenuità nonostante la motivazione della sentenza impugnata avesse valorizzato la condotta di indifferenza verso i provvedimenti dell'autorità e il contesto fattuale, ritenendo il disvalore della condotta non tenue.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero estranee al perimetro del sindacato di legittimità perché attinenti al merito della valutazione sulla particolare tenuità del fatto. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logico-giuridici, avendo la Corte territoriale escluso la tenuità valorizzando la violazione di un divieto appena notificato e il precedente contesto di flagranza per cessione di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 18 aprile 2017

    Norma posta a base della contestata violazione del divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento; il testo non consente di specificare oltre la precisa fattispecie incriminatrice.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e immune da vizi logico-giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
  • È inammissibile in sede di legittimità il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla tenuità del fatto.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, il giudice può valorizzare il complessivo disvalore della condotta, anche alla luce dell'atteggiamento dell'agente verso i provvedimenti dell'autorità e del contesto fattuale in cui la violazione si colloca.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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