Cassazione Penale, Sentenza n. 29633/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze contestando: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto di violazione di domicilio, sostenendo che la condanna si fonda unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, discordanti rispetto alla querela e smentite da testi estranei (in particolare il teste Fumi); (2) difetto di motivazione sulla misura della pena, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'eliminazione dell'aumento collegato al reato estinto per remissione della querela; deduce inoltre che nel frattempo sarebbe maturata la prescrizione dei reati residui.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese fosse congrua e corroborata da un riscontro oggettivo (la caduta di Ginanneschi contro un mobile con vetro frantumato), ed ha escluso che le dichiarazioni del teste Fumi avessero efficacia tale da smentire la ricostruzione di merito. Sul piano della pena, la Corte ha ritenuto legittima la riduzione già operata in appello e motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e la genericità delle argomentazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che non fosse ancora maturata: la data di consumazione è individuata nel 30/12/2016 e il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) decorre fino al 30/06/2024, cui vanno aggiunti 77 giorni di sospensione intercorso dal 23/9/2019 al 9/12/2019.
Norme richiamate
codice penale, artt. 157 e 161
artt. 157 e 161 cod. pen.
Le norme sono state richiamate per il calcolo della prescrizione: la data di consumazione (30/12/2016) determina il decorso del termine di 7 anni e 6 mesi che scade il 30/06/2024; vanno altresì computati i 77 giorni di sospensione indicati nel provvedimento.
remissione della querela
La remissione della querela ha determinato l'estinzione dell'azione per il delitto di lesioni colpose nei confronti del ricorrente, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per quel capo e la derubricazione/riqualificazione delle altre contestazioni nei termini enunciati dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito delle prove: le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non dimostrano vizi logico-giuridici nella motivazione di merito.
- Le dichiarazioni delle persone offese, se ritenute congruenti e corroborate da riscontri oggettivi (anche minimi, come un danno materiale), possono fondare la condanna anche se alcuni testi esterni forniscono versioni diverse, purché queste ultime non smentiscano in modo decisivo la ricostruzione.
- La remissione della querela estingue l'azione per i reati perseguibili a querela e può comportare la declaratoria di non doversi procedere per quei capi, senza però incidere automaticamente sugli altri reati contestati riconducibili a diversi titoli di punibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con riferimento alla gravità dei fatti e all'assenza di elementi di meritevolezza; le doglianze generiche sull'applicazione o meno delle attenuanti richiedono contestazioni circostanziate per avere successo in sede di legittimità.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato dalla data di consumazione del reato e tiene conto di eventuali sospensioni/interruzioni; l'affermazione della maturazione della prescrizione deve essere supportata da un computo temporale corretto e documentato.
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