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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16321/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto integrato il reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi difensivi erano incentrati, da un lato, sulla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 385 c.p. e, dall'altro, sull'invocata scriminante dello stato di necessità, dedotta in relazione a un asserito malore che avrebbe giustificato l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. La Corte di cassazione rileva però che tutti i motivi erano generici rispetto alla motivazione di appello e che la tesi difensiva era smentita da elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, anche con riferimento alla mancanza di prova di un pericolo attuale e dell'impossibilità di agire diversamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato di evasione, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Ha inoltre escluso la fondatezza della scriminante dello stato di necessità, per difetto di prova di una situazione di pericolo e dell'impossibilità di agire altrimenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione si configura per qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non assumono rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi addotti per eludere la vigilanza custodiale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Ai fini del reato di evasione, ogni allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra la fattispecie, senza che rilevino la brevità dello spostamento, la limitata distanza o le ragioni soggettive dell'agente.
  • La prova della scriminante dello stato di necessità richiede l'allegazione e dimostrazione di un pericolo attuale e della concreta impossibilità di agire diversamente; in difetto, la causa di giustificazione non è configurabile.
  • Il ricorso per cassazione fondato su censure generiche, non confrontate con la specifica motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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