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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della nota del 20 febbraio 2020 con la quale il Sindaco del Comune di Cortino esprimeva il diniego sull'istanza della ricorrente di revoca dell'ordinanza n.7 del 2/07/2019 con la quale l'Amministrazione comunale revocava la precedente ordinanza di sgombero del fabbricato di proprietà n° 58/2019.

Giustizia amministrativa202000194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del 20 febbraio 2020 di diniego sull'istanza di revoca dell'ordinanza comunale n. 7 del 2 luglio 2019

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota con cui il Sindaco del Comune di Cortino ha respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza n. 7 del 2 luglio 2019, relativa al fabbricato di sua proprietà e collegata alla precedente ordinanza di sgombero. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha esaminato i motivi di illegittimità dell'atto impugnato. In vista della futura fissazione dell'udienza pubblica, ha chiesto alle parti di dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se persista l'interesse alla decisione. Le parti devono inoltre segnalare eventuali ricorsi connessi ed esigenze istruttorie non ancora soddisfatte. Il TAR ha precisato che l'inerzia, valutata insieme al comportamento processuale precedentemente tenuto, potrà rilevare ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.; ha altresì chiarito che la manifestazione di interesse comporterà la fissazione dell'udienza di merito senza possibilità di cancellazione d'ufficio o su istanza di parte e che il rinvio sarà possibile nei soli casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il principio di cooperazione processuale giustifica l'iniziativa del giudice volta a verificare preventivamente la persistenza dell'interesse alla decisione e a favorire una gestione efficiente del ruolo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La persistente inerzia della parte, valutata anche alla luce del comportamento processuale tenuto, può essere considerata ai fini della definizione del giudizio secondo le conseguenze previste dalla disposizione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione, dopo la manifestazione di interesse alla decisione, è ammesso nei soli casi previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, il giudice può chiedere alle parti di confermare la permanenza dell'interesse alla definizione di un ricorso risalente prima di fissare l'udienza di merito.
  • La mancata risposta all'invito del giudice a dichiarare la persistenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, unitamente al comportamento processuale complessivo della parte, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La manifestazione di interesse alla decisione, resa a seguito dell'invito giudiziale, comporta la fissazione dell'udienza di merito e preclude la cancellazione della causa dal ruolo d'ufficio o su istanza di parte, salvo i casi di rinvio previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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