Cassazione Penale, Ordinanza n. 04486/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado in una vicenda di trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Dal testo emerge che la donna svolgeva un'attività di trasporto della droga che serviva a rifornire, per la vendita, il marito e altri coimputati. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché si limitava a riproporre questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale in modo congruente con il Tribunale, senza illogicità manifeste. In particolare, veniva censurato il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto; la Corte ha invece valorizzato la durata dell'attività e la quantità di droga trasportata quotidianamente, oltre al collegamento con un gruppo organizzato di soggetti dediti alla vendita. La ricorrente contestava anche il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha rilevato che erano state riconosciute le attenuanti generiche, con pena base prossima al minimo edittale e aumenti per continuazione e aggravante ex art. 112, comma 1, n. 4, c.p. più contenuti rispetto ai coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito, che resta confermativa della condanna per il reato in materia di stupefacenti, con esclusione della lieve entità e con riconoscimento delle attenuanti generiche e della disciplina della continuazione, oltre all'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4, c.p.
Norme richiamate
Richiamato per l'aggravante applicata al concorso nel reato; la Corte ne menziona l'incidenza sul trattamento sanzionatorio, con aumenti di pena contenuti rispetto ai coimputati.
La sentenza fa riferimento agli aumenti di pena per la continuazione interna, indicando che tale criterio è stato applicato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, in presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'esclusione della lieve entità nel traffico di stupefacenti rilevano, in modo decisivo, la durata dell'attività, la quantità di droga movimentata e l'inserimento dell'agente in un gruppo organizzato destinato alla vendita.
- Il ruolo meramente esecutivo dell'agente può incidere sul trattamento sanzionatorio, ma non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento della lieve entità quando il contesto fattuale riveli una stabile e significativa partecipazione allo spaccio.
- La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena base prossima al minimo edittale possono escludere censure fondate sulla sproporzione della sanzione, soprattutto se gli aumenti per continuazione e aggravanti risultano contenuti.
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