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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36386/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a ottenere la corresponsione della differenza retributiva calcolata tenendo conto dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, prima del trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 8 L. 124/1999. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione. Il ricorrente per cassazione ha denunciato che il giudizio di appello si fosse svolto senza valida notificazione dell'atto di gravame: con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione e la sua inesistenza, perché l'atto sarebbe stato solo tentato presso il difensore di primo grado, risultato trasferito; con il secondo motivo ha prospettato la conseguente nullità del giudizio di secondo grado e l'improcedibilità dell'appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; con il terzo motivo ha censurato l'errore motivazionale della sentenza d'appello, che aveva affermato la costituzione e le difese dell'appellato, nonostante questi non si fosse costituito, senza verificare la regolarità della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha accertato, quale giudice del fatto processuale, che dagli atti di appello non risultava la costituzione del lavoratore né la presenza di un suo difensore e che la notificazione dell'appello era inesistente, poiché la relata attestava il mancato perfezionamento della consegna in ragione del trasferimento del difensore destinatario. Ha quindi applicato il principio per cui, nelle controversie di lavoro in appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza comporta l'improcedibilità dell'impugnazione. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di cassazione; ha inoltre osservato che resta ferma la pronuncia di primo grado, compresa la regolazione delle spese ivi statuita, mentre nulla è dovuto per il grado di appello poiché il lavoratore non vi ha partecipato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 124/1999

    disposizione richiamata come base del trasferimento del lavoratore nei ruoli dell'Amministrazione statale, rilevante per la domanda retributiva originaria.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla validità della notificazione, in relazione alla dedotta inesistenza della notifica dell'appello.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla notificazione, invocate per contestare la validità dell'atto di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità/inesistenza della notificazione e la lesione del contraddittorio.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazioni presso il difensore costituito.

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti della notificazione nel processo.

  • art. 24 Cost.

    invocato per affermare la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata notificazione dell'appello.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte fonda la decisione sull'inesistenza della notificazione e sull'improcedibilità dell'appello.

  • art. 435 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, rilevante ai fini della notificazione degli atti introduttivi.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'improcedibilità del giudizio di secondo grado in difetto di valida notificazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per i motivi di nullità del procedimento e della sentenza d'appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato per censurare l'errore motivazionale della sentenza impugnata sulla supposta costituzione dell'appellato.

  • art. 327 c.p.c.

    l'inesistenza della notificazione fa presumere la mancata conoscenza del processo e consente l'impugnazione anche oltre il termine lungo ordinario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando l'appello è improcedibile per difetto di valida notificazione.

  • Cass. S.U. 14916/2016

    richiamata per definire i parametri dell'inesistenza della notificazione, in particolare quando non si perfeziona la fase di consegna.

  • Cass. 2817/2009

    richiamata per il principio secondo cui l'inesistenza della notificazione fa presumere la mancata conoscenza del processo.

  • Cass. 20672/2015

    richiamata per il medesimo principio sulla mancata conoscenza del processo in caso di notifica inesistente.

  • Cass. 6159/2018

    richiamata per il principio secondo cui, nel rito del lavoro in appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto comporta improcedibilità senza termine per rinnovare.

  • Cass. 14839/2018

    richiamata in continuità con il principio sull'improcedibilità dell'appello nel rito del lavoro per omessa notifica degli atti introduttivi.

  • Cass. 20604/2008

    richiamata come precedente conforme sul medesimo principio processuale.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un termine perentorio per sanare l'omissione.
  • La notificazione è inesistente quando non si perfeziona la fase di consegna dell'atto al destinatario; in tal caso non opera una mera nullità sanabile, ma manca proprio un elemento essenziale del procedimento notificatorio.
  • L'inesistenza della notificazione comporta la presunzione di mancata conoscenza del processo da parte del destinatario e consente l'impugnazione anche oltre il termine lungo ordinario previsto dall'art. 327 c.p.c.
  • Quando l'appello è improcedibile per difetto di valida notificazione degli atti introduttivi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con salvezza degli effetti della decisione di primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può verificare direttamente i fatti processuali risultanti dagli atti prodotti, compresa la regolarità della notificazione dell'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullità

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