Cassazione Penale, Sentenza n. 48828/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, nella qualità di amministratore condominiale, era stato condannato per il reato di falso (art. 483 c.p.) per aver dichiarato falsamente in una C.I.L.A. l'assenza di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. I giudici di merito ritennero provato che, prima della dichiarazione, un accertamento comunale aveva rilevato l'installazione abusiva di cinque lampioni nell'area pertinenziale, che l'amministratore era stato diffidato a rimuoverli e non aveva adempiuto integralmente. In appello la condanna fu confermata e fu esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione circa la sussistenza del fatto e del dolo, sostenendo che la CILA era stata presentata in pendenza di accertamenti, che gli uffici comunali avevano interpretato erroneamente la documentazione e che l'imputato aveva adempiuto rispetto alle opere più recenti (falso eventualmente "innocuo"); (2) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis, evidenziando la sua incensuratezza, la non abitualità della condotta, l'assenza di danno e il successo della richiesta di archiviazione nel procedimento amministrativo connesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la motivazione dei giudici di merito: per i reati di falso il danno o il profitto sono irrilevanti e rileva il pericolo per la fede pubblica; la diffida a rimuovere gli abusi e la parziale ottemperanza sono elementi che comprovano il dolo. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello ha reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato ha escluso la causa di non punibilità richiamando la consapevolezza dell'imputato, ma dall'altro ha ammesso l'assenza di danno e l'impossibilità che la dichiarazione falsa influenzasse la realizzazione delle opere, elementi che indicano la particolare tenuità dell'offesa. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., con conseguente estinzione del reato.
Norme richiamate
Norma che punisce il falso ideologico in atto pubblico; la Corte richiama il principio per cui ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e profitto, essendo sufficiente il pericolo per la fede pubblica. La valenza probatoria dell'atto falso è irrilevante rispetto alla configurabilità del reato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede una valutazione complessiva della non abitualità della condotta, della limitata offensività, e delle circostanze personali e conseguenze. Nel caso la Corte ha ritenuto che i presupposti sussistessero e vanno riconosciuti immediatamente quando la ricostruzione dei fatti lo consente.
Massime di principio
- Distinguere l'"innocuità" del falso (atto privo di qualsiasi valenza probatoria) dalla particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis: l'innocuità attiene alla tipicità materiale, la tenuità è una causa di non punibilità che richiede valutazione complessiva.
- Per i reati di falso la presenza o l'entità del danno non è elemento costitutivo: è sufficiente il pericolo per la fede pubblica; pertanto l'assenza di effetti pratici non esclude automaticamente il reato.
- La parziale ottemperanza a diffide amministrative può essere elemento valutabile ai fini del dolo: adempiere solo parzialmente può rafforzare l'impressione di consapevolezza e volontà di eludere le prescrizioni.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va valutata tenendo conto della non abitualità della condotta, della limitata offensività del fatto, delle condizioni personali e dell'assenza di rilevanti conseguenze: se tutti i presupposti emergono dal decisum la Corte suprema può riconoscerla direttamente e annullare senza rinvio.
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente: non sono ammissibili argomentazioni contraddittorie che, da un lato, riconoscano la tenuità e l'assenza di danno e, dall'altro, neghino la causa di non punibilità per lo stesso fatto.
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