Sentenza n. 3470/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 940/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Fedele, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1276/2024, pubblicata in data 05/11/2025, notificata in data 01/12/2025, passata in giudicato, avente ad oggetto il seguente dispositivo “- dichiara cessata la materia del contendere quanto a Mietto Maria Giovanna; - dichiara il diritto di ciascuno degli altri ricorrenti all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici da 2019/’20 a 2022/’23 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno; - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione di ciascuno dei ricorrenti Bagattini, Paolillo, Parravicini e Schembri la carta docente, con accredito della somma di euro 2000,00 ciascuno, quale contributo da destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge; [...]”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, ed era stato ordinato al Ministero di mettere a disposizione il beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° dicembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, della pronuncia del giudice ordinario suscettibile di esecuzione davanti al giudice amministrativo.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza e nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e questa non abbia adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione piena e completa al giudicato entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario in materia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo su richiesta della parte interessata.
- Quando l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, l'esecuzione del giudicato relativo a somme dovute può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.
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