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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22705/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge penale sostenendo l'insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; con il secondo e il terzo motivo hanno lamentato vizi di motivazione per la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi probatori da cui desumere il dolo specifico, in particolare la carenza documentale, logicamente interpretata come sintomatica della volontà di impedire le azioni recuperatorie. Ha poi giudicato il secondo e il terzo motivo assolutamente generici, perché privi dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La decisione comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

    indica la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta integrata nei gradi di merito

  • art. 217 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti come possibile derubricazione in bancarotta semplice

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiede la specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione rende il motivo generico e inammissibile

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro tremila irrogata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto da plurimi elementi probatori e anche da una sistematica carenza o irregolarità della documentazione, quando il contesto consenta di inferirne la finalità di ostacolare le azioni recuperatorie dei creditori.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che si limitano ad affermazioni apodittiche o non circostanziate, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La richiesta di derubricazione del fatto in una diversa ipotesi di bancarotta o la domanda di attenuanti generiche devono essere sorrette da motivi specifici e puntualmente articolati; in mancanza, il giudice di legittimità non può esercitare il controllo richiesto.
  • La manifesta infondatezza di un motivo e la genericità degli altri possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze accessorie previste in termini di spese e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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