Cassazione Civile, Ordinanza n. 20144/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per imposta di registro in misura proporzionale, emesso con riferimento al decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'atto per omessa allegazione del provvedimento giudiziario tassato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 131/1986 e dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000, sostenendo che l'allegazione del provvedimento non fosse necessaria perché l'atto era comunque agevolmente individuabile dal contribuente, parte della procedura, e perché l'avviso conteneva già gli elementi essenziali (numero del provvedimento, natura dell'atto, base imponibile e ragioni della pretesa). La società contribuente ha resistito chiedendo il rigetto, o in subordine il rinvio per l'esame delle questioni ritenute assorbite. La Procura generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo della CTR sulla necessità di allegare il decreto di omologa, richiamando il principio per cui, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione della data e del numero del provvedimento, quando ciò consenta una facile individuazione dell'atto senza ricerche complesse. Poiché l'avviso conteneva anche ulteriori elementi descrittivi e la contribuente era parte della procedura, le altre questioni difensive rimaste assorbite dovevano essere riesaminate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ribadisce che, per gli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se consente l'agevole individuazione del provvedimento tassato, senza necessità di allegazione quando i riferimenti siano adeguati.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ne dà lettura in senso non formalistico, ritenendo sufficiente una motivazione che renda conoscibile l'atto senza complesse attività di ricerca.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica data, numero e natura del provvedimento tassato in modo da consentirne l'agevole individuazione da parte del contribuente.
- L'allegazione dell'atto giudiziario non è necessaria se l'atto è comunque facilmente identificabile sulla base dei riferimenti contenuti nell'avviso e il contribuente non deve svolgere ricerche complesse per conoscere l'oggetto della pretesa.
- La mancanza di allegazione non determina di per sé invalidità dell'avviso quando l'atto contenga altresì l'indicazione della base imponibile e delle ragioni giuridiche della tassazione, risultando rispettato il diritto di difesa.
- Se il giudice di merito decide la controversia sulla sola questione formale della motivazione dell'avviso, le ulteriori questioni dedotte dal contribuente e rimaste assorbite devono essere esaminate dal giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →